Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME interpone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 22/09/2023, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 14/12/2021, aveva:
accolto l’appello del pubblico ministero e disposto la confisca per equivalente nei confronti dell’imputata, condannata in primo grado per il delitto di cui all’articolo 5 d. Igs. 74/2000 alla pena di anni 1 di reclusione;
confermato la sentenza nel resto.
con il primo e unico motivo, COGNOME ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla legge 74/2000, ritenendo erroneamente la fittizietà della dichiarazione.
Si eccepisce ancora la prescrizione del delitto di cui all’articolo 10 d. Igs. 74/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto censura profili non dedotti in appello.
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, emerge che l’impugnazione verteva esclusivamente sul trattamento sanzioNOMErio e non anche sulla sussistenza del reato.
Secondo questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01).
Inoltre, il ricorso è totalmente generico in quanto si riferisce ad un reato (art. 10 d. Igs. 74/2000) non contestato, posto che la condanna è intervenuta per il delitto di cui all’articolo 5 del predetto decreto.
Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2024.