Il Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Divieto di Motivi Nuovi
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulle regole procedurali che governano il processo penale, in particolare riguardo ai motivi di ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché la questione sollevata dall’imputato non era mai stata presentata nel precedente grado di giudizio, confermando un principio cardine: non si possono introdurre doglianze nuove davanti al giudice di legittimità. Questo caso evidenzia l’importanza di una strategia difensiva completa fin dal primo grado.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna per Reati Fiscali alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione specificamente legati all’applicazione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena.
L’Errore Procedurale che Causa il Ricorso Inammissibile
Il punto cruciale della decisione della Cassazione non riguarda il merito della contestazione sulla recidiva, ma un aspetto puramente procedurale. La Corte ha rilevato che la questione della recidiva non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. La sentenza impugnata, infatti, riepilogava le doglianze presentate in secondo grado senza fare alcuna menzione a tale specifico rilievo.
Di conseguenza, il motivo presentato in Cassazione è stato considerato come proposto per la prima volta in quella sede. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla stessa Corte, un motivo di ricorso è tardivo e, quindi, inammissibile se non è stato precedentemente sottoposto al giudice dell’appello. Questo principio serve a garantire la gradualità dei giudizi e a evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio di diritto consolidato, citando espressamente un precedente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017). La regola è chiara: se l’imputato non contesta specificamente il riepilogo dei motivi d’appello contenuto nella sentenza di secondo grado, e tale riepilogo non menziona una determinata violazione di legge, quella violazione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Agire diversamente significherebbe introdurre una doglianza nuova in un momento processuale non consentito.
L’assenza di contestazione dei motivi d’appello nel precedente grado di giudizio ha quindi precluso l’esame nel merito della questione. La situazione ha imposto alla Corte una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con tutte le conseguenze legali che ne derivano per il ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per l’imputato. In primo luogo, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale di una meticolosa preparazione degli atti di impugnazione. Ogni possibile violazione di legge o vizio di motivazione deve essere tempestivamente e specificamente dedotto nei motivi d’appello. Omettere una doglianza in questa fase significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere davanti alla Corte di Cassazione, con esiti pregiudizievoli per la difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato, relativo alla contestazione della recidiva, non era stato presentato nel precedente giudizio d’appello, configurandosi quindi come una doglianza nuova e tardiva per il giudizio di Cassazione.
È possibile introdurre nuove contestazioni per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base del principio affermato in questa ordinanza e della giurisprudenza costante, non è possibile. Un motivo deve essere proposto nel grado di appello; se viene sollevato per la prima volta in Cassazione, deve considerarsi tardivo e, di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 10 digs n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenz 13/07/2023, con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva;
ritenuto che l’esame delle censure difensive sia precluso dalla necessità applicazione, nella fattispecie in esame, dell’insegnamento di questa Sup Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo gra non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di a contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza d predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima vo cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli 270627 – 01);
ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei m appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c’è alcuna menzione rilievi in punto di recidiva), e che tale situazione imponga una declarat inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d Ammende.
Così deciso in R GLYPH a, il 19 aprile 2024 Il Consigliè e stensore
Il Presidente