Motivi Nuovi in Cassazione: Perché Non Puoi Sollevare Nuove Questioni
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale sul funzionamento dei gradi di giudizio nel processo penale, in particolare riguardo alla formulazione dei ricorsi. La vicenda chiarisce perché non è possibile presentare dei motivi nuovi in cassazione se questi non sono stati precedentemente discussi in appello. Analizziamo insieme questo principio fondamentale per comprendere la logica e la struttura del nostro sistema processuale.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna all’Appello
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La condanna, emessa in primo grado dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. La ricostruzione dei fatti si basava, tra le altre cose, sulle dichiarazioni rese dall’acquirente della sostanza.
La Strategia Difensiva in Cassazione
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, l’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato una nuova linea difensiva. Ha sostenuto che la sentenza di condanna fosse viziata per violazione di legge, poiché fondata sulle dichiarazioni dell’acquirente, a suo dire inutilizzabili. Secondo la tesi difensiva, essendo l’acquirente un soggetto passibile di sanzioni amministrative, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto costituire una base valida per l’affermazione di responsabilità penale.
L’Inammissibilità dei Motivi Nuovi Cassazione: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere questa argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni, ma si ferma a un gradino prima, su un aspetto puramente procedurale che si rivela decisivo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: non è possibile introdurre per la prima volta in sede di Cassazione questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello. La Corte spiega che permettere ciò creerebbe una distorsione processuale. Si rischierebbe di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che, di fatto, non è mai stato sottoposto all’attenzione del giudice d’appello.
In altre parole, la difesa ha ‘sottratto’ intenzionalmente la questione al secondo grado di giudizio, per poi giocarla come ‘carta a sorpresa’ in Cassazione. Questo comportamento processuale non è consentito. Il processo ha una struttura graduale e ogni questione deve essere affrontata nella sede competente. Consentire l’introduzione di motivi nuovi in cassazione significherebbe scavalcare un grado di giudizio e chiedere alla Suprema Corte di pronunciarsi su argomenti che la Corte d’Appello non ha mai potuto valutare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce una regola fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva va costruita e articolata sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘risparmiare’ argomenti per l’ultimo grado, sperando in un esito favorevole. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla corretta applicazione del diritto. Le questioni di fatto e le specifiche doglianze sulla valutazione delle prove devono essere sollevate con i motivi d’appello. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, la porta della Cassazione resterà chiusa e il ricorrente sarà condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che non sono deducibili in Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, per evitare di annullare un provvedimento su un punto che non è stato intenzionalmente sottoposto al giudice precedente.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione (l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’acquirente) che non era stata presentata come motivo di gravame nel precedente grado di giudizio, cioè davanti alla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla definitività della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 19.3 ..2023 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Gip del locale Tribunale in data 2.5.2022 aveva ritenuto NOME colpevole dei reati di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificate le originarie imputazioni e, ritenuta la recidi contestata e la continuazione ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a rnezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con CUI deduce il vizio di violazione di legge per avere la sentenza della Corte d’appello recepito la ricostruzione del giudice di prime cure che avrebbe a sua volta fondato l’affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni dell’acquirente della sostanza, soggetto passibile di sanzioni amministrative, di talché le sue dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili.
Il ricorso è inammissibile, trattandosi di questione che non ha formato oggetto di motivo di appello.
Ed invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravarne, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024