Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Nuovi non Ammessi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impossibilità di presentare motivi di ricorso completamente nuovi nel giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene definito inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, fermandosi a un controllo preliminare. Questo caso offre un chiaro esempio di come la strategia difensiva debba essere costruita con attenzione sin dai primi gradi di giudizio, pena la chiusura definitiva di ogni possibilità di riesame.
Il Contesto del Ricorso
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte lamentando la decisione della Corte d’Appello su due fronti principali. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che la motivazione del giudice di secondo grado fosse viziata. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, un istituto che consente di evitare una condanna penale per reati di minima entità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Le ragioni di questa decisione sono diverse per ciascuno dei due punti sollevati e meritano un’analisi approfondita.
Il Primo Motivo: Mera Ripetizione degli Argomenti
Per quanto riguarda la questione dello stato di necessità, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, non venivano introdotti nuovi profili di violazione di legge, ma si tentava semplicemente di ottenere un terzo giudizio di merito, attività preclusa alla Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto.
Il Secondo Motivo e la Rottura della “Catena Devolutiva”
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo, quello sulla particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era mai stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Questo ha causato una “evidente interruzione della catena devolutiva”.
Il principio della catena devolutiva impone che il giudice dell’impugnazione possa pronunciarsi solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione significherebbe chiedere alla Suprema Corte di valutare un punto su cui il giudice d’appello non ha mai avuto modo di esprimersi, creando un “inevitabile difetto di motivazione” non per colpa del giudice precedente, ma perché la questione gli era stata intenzionalmente sottratta.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. La proponibilità di questioni nuove in sede di legittimità è sistematicamente non consentita. Questo divieto, esplicitamente previsto per le violazioni di legge dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, si estende a tutte le questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame precedenti.
L’obiettivo di questa regola è duplice: da un lato, garantire un processo ordinato e graduale; dall’altro, evitare che una sentenza possa essere annullata per un difetto di motivazione su un punto che, di fatto, non è mai stato parte del dibattito processuale nel merito. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, anche a voler superare questo ostacolo procedurale, il motivo sarebbe stato comunque generico. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito elementi per escludere la particolare tenuità del fatto, facendo riferimento alla natura non transitoria ma prolungata nel tempo della condotta illecita.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia è un monito fondamentale per la pratica legale: la strategia processuale deve essere completa e lungimirante fin dal primo atto di appello. Omettere un motivo di gravame in secondo grado significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente l’opportunità di farlo valere davanti alla Corte di Cassazione. È quindi essenziale articolare in modo esaustivo tutte le possibili censure già nell’appello, per non vedere preclusa la via del ricorso per motivi che, seppur potenzialmente fondati, sono stati introdotti tardivamente nel processo.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello, per non interrompere la “catena devolutiva”.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: il primo motivo era una semplice riproposizione di argomenti già respinti in appello, mentre il secondo motivo introduceva una questione nuova, non sollevata nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12815 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego della scriminante dello stato d necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
che, in ogni caso, il motivo è generico e la Corte ha reso motivazione contenente elementi volti ad escludere la particolare tenuità dell’offesa con il riferimento alla condotta illecita di natura non transitoria ma protrattasi per lung tempo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente