Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35517  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 14 marzo 2025, ha confermato la pro del Tribunale cittadino che aveva condannato NOME, NOME e NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui ag 624, 625 nn. 2, 4 e 5 cod. pen., ritenendo provato che gli imputati, in concorso tra impossessati di una bicicletta elettrica mediante rottura della catena antifurto.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputat NOME, deducendo tre motivi di impugnazione: nullità per violazione dell’art. 192 cod. p in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; nullità per violazione dell’art. relazione all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; nullità per violazione dell’art. relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.1.1Iprimo motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me
La Corte territoriale ha adeguatamente ricostruito la compartecipazione del ricorr base delle dichiarazioni testimoniali dei Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescov riferivano di aver osservato tre soggetti mentre erano impegnati nell’azione furtiva di elettrica; in particolare, NOME, fungeva da palo, e dopo che la bici era stata catena antifurto mediante rottura, si allontanava unitamente agli altri correi con la r 4). Il riconoscimento da parte del proprietario del mezzo come proprio e l’ammissione degl coimputati circa il trasporto della bicicletta completavano il quadro probatorio. La sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, non è superata dalla ri meramente alternativa prospettata in questa sede.
3.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il mancato riconoscimen circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’ elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 b per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficien di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
La Corte di merito ha esplicitamente motivato il diniego, valorizzando le modalità dell delittuosa caratterizzata da evidente spinta a delinquere e la circostanza che gli imp
impossessati del mezzo rimuovendo le protezioni e allontanandosi, ignorando l’intima fermarsi rivolta loro dalle forze dell’ordine.
3.2. Il terzo motivo, relativo alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 inammissibile in quanto non risulta essere stato dedotto nei motivi di appello.
In linea generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una question ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306), dovendosi evitare il rischio che in sede di leg annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispett si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalm alla cognizione del giudice di appello.
Nello specifico, occorre aggiungere il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non acc alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, o in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni su proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Rv. 276596).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenz nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME Il Presidente ByA .,