Ricorso inammissibile: cosa succede se si presentano motivi nuovi in Cassazione?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. La decisione evidenzia un errore strategico comune: introdurre argomenti difensivi per la prima volta nel giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Un individuo era stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di tremila euro.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente considerato la sua richiesta di proscioglimento, basata sulla tesi che la detenzione della sostanza fosse finalizzata a un uso esclusivamente personale.
L’inammissibilità del ricorso per motivi nuovi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per una ragione procedurale fondamentale. I giudici hanno infatti rilevato che la doglianza relativa all’uso personale, e la conseguente richiesta di proscioglimento, era stata avanzata per la prima volta in sede di legittimità.
Analizzando gli atti processuali, è emerso che nei motivi di appello l’imputato non aveva mai sollevato tale questione. In quella fase, la sua difesa si era concentrata unicamente sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e sulla determinazione della pena nel minimo edittale. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato tale perché basato su una doglianza del tutto nuova, mai sottoposta alla valutazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha spiegato che il ricorso era non solo basato su un motivo nuovo, ma anche formulato in maniera non sufficientemente specifica. Il ricorrente si era limitato ad asserire genericamente che la sua richiesta non era stata accolta, senza formulare una critica concreta e puntuale alla sentenza impugnata. Questo vizio, unito alla novità della questione, ha reso l’impugnazione processualmente invalida.
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare i fatti o valutare questioni mai prima sollevate. Presentare un motivo nuovo equivale a chiedere alla Cassazione di giudicare l’operato della Corte d’Appello su un punto che non le era mai stato sottoposto, il che è proceduralmente inammissibile.
Le Conclusioni: le pesanti conseguenze economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la legge prevede anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che la Corte può fissare equitativamente.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese, ma anche a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come la presentazione di un ricorso palesemente infondato o proceduralmente scorretto non sia una strategia priva di rischi, ma comporti precise e onerose responsabilità economiche per chi lo propone.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché l’imputato ha sollevato la questione dell’uso personale dello stupefacente, finalizzata al proscioglimento, per la prima volta in sede di legittimità, mentre in appello si era limitato a chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, la dichiarazione di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato considerato anche ‘non sufficientemente specifico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico e non specifico perché l’imputato si è limitato ad asserire che la sua richiesta di proscioglimento non era stata accolta, senza operare alcun riferimento concreto o critico alla sentenza impugnata e, soprattutto, senza aver mai sollevato tale specifica censura nei motivi di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i RITENt GLYPH IN–FATTb
GLYPH sì
Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, per il reato di cui alli art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale in ordine alla richiesta principale di proscioglimento, stante la detenzione dello stupefacente per affermato uso personale.
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stata accolta la richiesta di proscioglimento per essere lo stupefacente detenuto ad uso esclusivamente personale là dove non aveva devoluto nei motivi di appello alcuna censura sull’affermazione della responsabilità penale avendo formulato unicamente richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e di determinazione della pena nel minimo edittale.
Solamente in questa sede, pertanto, è stata avanzata per la prima volta istanza di proscioglimento nel merito del tutto generica.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consiglier nsore
Il Presidente