Ricorso Inammissibile per Motivi Nuovi: un Limite Invalicabile in Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale strutturare la propria difesa in modo completo sin dai primi gradi di giudizio. Presentare argomentazioni per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, come dimostra una recente ordinanza che ha chiuso definitivamente le porte a un tentativo di riqualificazione del reato. Questo principio sottolinea la natura del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di furto pluriaggravato in abitazione. La sentenza, emessa dal giudice di primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputata, non rassegnata alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la sua tesi difensiva, il reato commesso non era un furto (art. 624 bis c.p.), bensì una truffa (art. 640 c.p.).
La differenza tra le due fattispecie è sostanziale: il furto presuppone una sottrazione di un bene mobile altrui senza il consenso del proprietario, mentre la truffa si configura quando si ottiene un ingiusto profitto inducendo qualcuno in errore con artifizi o raggiri. La difesa mirava a una pena potenzialmente più mite, contestando la ricostruzione giuridica operata dai giudici di merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si è basata su un rilievo puramente processuale: il motivo presentato era ‘inedito’. In altre parole, la richiesta di riqualificare il reato da furto a truffa non era mai stata sollevata nel precedente giudizio di appello.
Il Divieto di ‘Ius Novorum’ in Cassazione
Il Codice di procedura penale (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2) stabilisce un principio cardine del nostro ordinamento: non è possibile dedurre davanti alla Corte di Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di appello. Il giudizio di legittimità è circoscritto al controllo delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione presenti nella sentenza impugnata, sulla base delle questioni già devolute al giudice del gravame. Introdurre nuove ‘doglianze’ che implicano una rivalutazione dei fatti e del merito della causa è una pratica non consentita.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno evidenziato che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto, essendo strettamente legata all’interpretazione delle prove e all’uso della discrezionalità del giudice di merito, non poteva essere introdotta ex novo in Cassazione. La difesa avrebbe dovuto sollevare questo punto già davanti alla Corte d’Appello, permettendo a quel collegio di pronunciarsi specificamente su di esso.
La Corte ha ribadito che l’appello ha un effetto ‘devolutivo’, ovvero trasferisce al giudice superiore solo le questioni specificamente contestate con i motivi di impugnazione. Tutto ciò che non viene contestato si considera accettato (passa in giudicato). Di conseguenza, un motivo che non risulta né dall’atto di appello né dalla sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata, come nel caso di specie, è processualmente inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la strategia difensiva. Ogni possibile censura alla sentenza di primo grado deve essere articolata in modo esaustivo nell’atto di appello. Tralasciare un’argomentazione significa precludersi la possibilità di farla valere nel successivo grado di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. La decisione riafferma la funzione della Corte di Cassazione come custode della legge e non come giudice del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato (la richiesta di riqualificare il reato da furto a truffa) era ‘inedito’, ovvero non era stato sollevato nel precedente giudizio di appello, e non può essere proposto per la prima volta in Cassazione.
È possibile presentare per la prima volta un nuovo motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base agli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale, non è possibile dedurre in Cassazione motivi nuovi che non siano stati già enunciati nell’atto di appello, specialmente se riguardano questioni di merito.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna per furto in abitazione è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nel delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., piuttosto che nella fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., è inedito: esso non risulta, infat dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall’atto di appello. Pertanto, non avendo la ricorrente formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, e trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stant il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
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