Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Dimenticati in Appello Decretano la Sconfitta in Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono l’ordine e la coerenza del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile presentare in sede di legittimità motivi di doglianza che non siano stati precedentemente sollevati in appello. Questo caso dimostra come un errore strategico nella fase di merito possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione della condanna. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. L’imputato, ritenuto colpevole sia in primo grado che in appello, decideva di tentare l’ultima carta, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su due argomenti principali: una critica generale alla valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale, riscontrando vizi insanabili che hanno precluso ogni ulteriore discussione. Di conseguenza, la sentenza di condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: un Duplice Vizio che Sbarra la Strada
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, ciascuno relativo a uno dei gruppi di motivi presentati dal ricorrente.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico e orientato a una ‘rilettura’ degli elementi probatori. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma unicamente di ‘controllo di legittimità’. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella, logica e ben motivata, della Corte d’Appello. Tentare di prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, è un approccio destinato a fallire davanti alla Cassazione.
I Motivi Nuovi: L’Errore Strategico Fatale
Il punto cruciale della decisione riguarda le doglianze relative alle attenuanti generiche e alla sospensione della pena. I giudici hanno rilevato che queste richieste non erano mai state formulate come specifici motivi nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Questa norma serve a evitare che la difesa ‘riservi’ argomenti per l’ultimo grado di giudizio, garantendo che il dibattito processuale si sviluppi in modo completo e ordinato nei gradi di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale motivo di doglianza, sia esso relativo alla ricostruzione dei fatti, all’applicazione della legge o alla commisurazione della pena, deve essere chiaramente articolato già nell’atto di appello. Dimenticare o trascurare un argomento in quella sede significa, nella maggior parte dei casi, perderlo per sempre. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma la conseguenza diretta di una gestione non ottimale delle fasi precedenti del giudizio, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, perché le critiche alla valutazione delle prove erano generiche e miravano a una nuova analisi dei fatti, non consentita in Cassazione. In secondo luogo, e in modo decisivo, perché le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione della pena non erano state sollevate come motivi nel precedente grado di appello.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, di regola non è possibile. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale sancisce l’inammissibilità dei motivi che non sono stati specificamente presentati nell’atto di appello, impedendo di introdurre nuove questioni direttamente davanti alla Suprema Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO EMILIA il 04/08/1970
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18916/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte in modo generico nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi d prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che in relazione alle ulteriori doglianze, relative alla omessa applicazione dell attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, esse non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024