Ricorso Inammissibile: Quando Nuovi Motivi Decretano la Sconfitta in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 47197/2024 offre un’importante lezione sulla tecnica processuale e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. Un imprenditore, condannato per bancarotta impropria, ha visto il suo ricorso respinto a causa di errori strategici nella formulazione dei motivi. L’esito del giudizio sottolinea una regola fondamentale: non si possono introdurre argomenti nuovi davanti alla Suprema Corte. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo una sconfitta legale, ma anche una conseguenza diretta di una difesa non correttamente impostata fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di concorso in bancarotta impropria, derivante da operazioni dolose che avevano portato al dissesto della sua società. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso dell’imputato si articolava su due punti principali, entrambi però destinati a scontrarsi con i rigidi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo motivo di ricorso contestava un elemento cruciale della condanna: il nesso di causalità tra le sue azioni e lo stato di insolvenza della società. Tuttavia, la Corte ha rilevato una falla fatale in questa argomentazione. La questione non era mai stata sollevata nell’atto di appello, il quale si era invece concentrato esclusivamente sulla contestazione della sua qualifica di ‘amministratore di fatto’.
La giurisprudenza è granitica su questo punto: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere l’intera vicenda. I motivi di ricorso devono vertere sulle stesse questioni devolute al giudice d’appello. Introdurre un tema nuovo equivale a violare il principio devolutivo, rendendo il motivo, e di conseguenza il ricorso inammissibile.
La Manifesta Infondatezza sul Diniego delle Attenuanti
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato lamentava una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello. Anche questa doglianza è stata giudicata infondata. La Cassazione ha ribadito il suo orientamento consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un riferimento logico e coerente agli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio favorevole all’imputato. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro scelta, rendendo la censura manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha riaffermato il principio secondo cui non possono essere introdotti in sede di legittimità motivi che non siano già stati oggetto del giudizio d’appello. Questo serve a garantire la progressività e la coerenza del processo. In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e il suo diniego, se supportato da una motivazione congrua anche se sintetica, non è sindacabile in Cassazione. La manifesta infondatezza del secondo motivo ha contribuito a rafforzare la decisione di inammissibilità dell’intero ricorso.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e ben definita fin dal primo grado di giudizio. Tentare di ‘recuperare’ in Cassazione argomenti tralasciati in appello è una tattica destinata al fallimento, che porta non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori oneri economici. Un ricorso inammissibile sancisce la fine del percorso giudiziario e la definitività della sentenza di condanna.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile introdurre motivi nuovi nel ricorso, cioè argomenti che non erano stati oggetto del precedente atto di appello. Tali motivi rendono il ricorso inammissibile.
Come deve motivare un giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nel provvedimento, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per negare il beneficio, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo aspetto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA 11 19/06/1961
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di concorso in bancarotta impropria da operazioni dolose;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinge un elemento (rapporto di connessione tra azione dell’imputato e insolvenza della società) non devoluto con l’atto di appello che invece era incentrato sulla contestazione della qualità di amministratore di fatto dell’imputato;
Ritenuto che il secondo motivo, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024