Ricorso Inammissibile: La Lezione della Cassazione sui Motivi Nuovi
L’esito di un processo non è determinato solo dalla sostanza dei fatti, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore strategico nella presentazione dei motivi di impugnazione possa portare a una pronuncia di ricorso inammissibile, precludendo ogni esame nel merito. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza di articolare tutte le difese sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: la richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, e la mancata disapplicazione dell’aggravante della recidiva.
Tuttavia, l’approccio difensivo si è rivelato fatale dal punto di vista procedurale, portando la Suprema Corte a chiudere il caso senza nemmeno entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle richieste dell’imputato, ma su vizi procedurali che hanno reso impossibile l’esame del ricorso.
I Motivi dell’Inammissibilità
La Corte ha individuato due ragioni fondamentali per la sua decisione:
1. Genericità dei Motivi: I motivi di ricorso si limitavano a una mera trascrizione di principi giurisprudenziali, senza collegarli in modo specifico e critico ai presunti vizi della sentenza d’appello. In pratica, la difesa non ha spiegato perché e come quei principi avrebbero dovuto portare a una decisione diversa nel caso concreto.
2. Il Motivo ‘Inedito’: La questione più rilevante è stata quella relativa alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che questa specifica richiesta non era mai stata avanzata come motivo di appello. Presentare una questione per la prima volta in sede di Cassazione costituisce un errore procedurale grave, in quanto il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale, sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale: non è consentito introdurre nel giudizio di Cassazione questioni che non siano state specificamente devolute al giudice d’appello. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di esaminare per la prima volta argomenti che le parti avrebbero dovuto e potuto sollevare in precedenza.
La Corte ha specificato che esistono eccezioni a questa regola, come le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il caso in esame non rientrava in nessuna di esse. Di conseguenza, il giudice d’appello non aveva omesso alcuna pronuncia, semplicemente perché non era stato chiamato a decidere su quel punto. La dichiarazione di ricorso inammissibile è stata, quindi, una diretta e inevitabile conseguenza dell’applicazione di queste ferree regole procedurali.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo grado di giudizio e, soprattutto, in sede di appello. Tentare di ‘riservare’ argomenti per la Cassazione è una tattica destinata al fallimento. L’inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro. Una pianificazione attenta e il pieno sfruttamento di ogni grado di giudizio sono essenziali per tutelare efficacemente i propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, i motivi erano generici e si limitavano a citare precedenti senza applicarli al caso specifico; in secondo luogo, e più importante, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) era un motivo ‘inedito’, cioè sollevato per la prima volta in Cassazione e non nel precedente giudizio d’appello.
È possibile presentare nuove questioni legali per la prima volta in Corte di Cassazione?
Di norma, no. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di sollevare in Cassazione questioni non proposte nei gradi di merito, a meno che non si tratti di questioni che il giudice può rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del processo o che non era stato possibile dedurre prima.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALGHERO il 17/04/1988
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39787 /2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari – che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto;
Ritenuto che i due motivi di ricorso – che lamentano violazione di legge e vizio motivazione rispettivamente quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata disapplicazione della recidiva – sono inammissibili perché si risolvono nella me trascrizione di passaggi di precedenti giurisprudenziali, senza finalizzare la citazio sostenere l’esistenza di vizi della sentenza impugnata
Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso sulla mancata applicazione dell’art. 131 cod. pen. è inammissibile anche perché inedito, in quanto non vi era corrispondente motivo di appello. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sareb possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto al violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 ; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME g nese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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