Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11434 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/04/1972
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, non è consentito in sede di legittimità, posto che, non risultando dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nell sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema in esame, esso non può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
E rammentato che “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo” (sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente