Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12651 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 23/02/1959
avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Marsala con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato aggravato dall violenza sulle cose e dalla circostanza che la res si trovava in luogo costituente stabilimento pubblico e sottoposto a sequestro (CAM- Campus Archeologico Museale in località Triscina di Selinunte);
Rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla circostanza che l’immobile, ove fu commesso il fatto contestato, apparteneva a soggetto privato e non aveva quindi la qualità di natura pubblica, risultando di una fondazione privata; il motivo è inedito, in quanto con l’atto di appello non si è mai contestata la natura pubblica dell’immobile ma solo che l’imputato non ne avesse contezza, cosicchè sul punto la Corte di appello non ha avuto modo di verificare l’attuale tesi difensiva; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge,
per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattual richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile p rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difet di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati sol post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368);
Rilevato, quanto la secondo motivo, che il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alle aggravanti della violenza sulle cose di natura pubblica e sottoposte a sequestro (art. 625, n. 7, cod. pen.); a ben vedere il motivo si sostanzia in una valutazione relativa alla consapevolezza dell’imputato, in ordine alla sussistenza del sequestro e alla natura pubblica dell’edificio. riguardo però il motivo è manifestamente infondato, in quanto si vede in tema di aggravanti di tipo oggettivo, cosicchè la motivazione della Corte di appello che dava atto dell’esistenza del sequestro, circostanza non contestata neanche da parte del ricorrente nella sua oggettività, rende manifestamente infondato il motivo; d’altro canto, anche l’allegazione al ricorso della documentazione attestante la disponibilità dell’immobile da parte di privato, oltre ad essere non consentita data la natura inedita della doglianza, per quanto già evidenziato, risulta anche non decisiva, non essendo prospettato l’interesse del venire meno della sola aggravante della natura pubblica dell’edificio, risultando invece incontestata quella della esistenza del sequestro, vedendosi in tema di aggravanti integranti la medesima disposizione in forma alternativa; inoltre, anche le doglianze rivolte alla consapevolezza da parte dell’imputato, risultano comunque manifestamente infondate in quanto trattandosi di circostanze oggettive, per la esclusione delle stesse occorrerebbe la prova che l’imputato sia incorso in errore incolpevole ex art. 59 cod. pen., ma nel caso di specie la Corte di appello riferisce della circostanza che il cancello era divelto, che costituiva una fattore di sospetto per la polizia giudiziaria, che per tale ragione decise d
intervenire, a riprova che il cancello era stato forzato e che l’imputato stesso doveva av lo stesso sospetto;
Rilevato, quanto al terzo motivo, a fronte di una richiesta di applicazione dell sostitutive formulata nelle conclusioni di appello, che la Corte di appello ha chiarito ch siano i presupposti, dati i precedenti penali, per ritenere che le prescrizioni sareb adempiute dall’imputato, rilevando la genericità della richiesta; a tal proposito deve come il motivo di ricorso lamenti illogicità e contraddittorietà della motivazione, risulta aspecifico perché non si confronta con la motivazione d’appello, ma si limita a evidenziar la pena minima sia in contraddizione con la mancata concessione della pena sostitutiva: presupposto ostativo richiamato dalla Corte di appello risulta eterogeneo rispetto alla dos della pena, cosicchè il motivo è del tutto fuori fuoco e quindi aspecifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/02/2025