Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG ASSUNTA COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 dicembre 2018 dal Tribunale di Livorno nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il suddetto imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione della modestia dell’offesa, avente ad oggetto un ciclomotore parzialmente danneggiato, e l’occasionalità della condotta.
2.2. Con il secondo motivo, si duole della severità della pena inflitta, anche per effetto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. L’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. non risulta oggetto dei motivi di appello, né comunque dedotta durante il giudizio di secondo grado sino all’udienza di discussione (allorquando il titolo di reato non appariva più ostativo, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale e poi del legislatore). Correttamente dunque i giudici fiorentini, che pure chiariscono adeguatamente le riflessioni di fatto e di diritto poste a base del complessivo trattamento sanzionatorio, non considerano specificamente la questione.
Il primo motivo pertanto è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
3.2. La sentenza impugnata chiarisce poi comunque come l’adeguamento della pena (ampiamente inferiore alla media edittale) alla concreta gravità del fatto sia già stata assolta dal riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 648, quarto comma, cod. pen., laddove la personalità dell’imputato, come desumibile dai numerosi e consistenti precedenti penali (tali da fondare un giudizio di maggiore pericolosità da cui discende l’applicazione della recidiva, mitigata dal giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen.), evidenzi una non trascurabile capacità a delinquere.
Il percorso giustificativo dei giudici di appello, attinente a questioni schiettamente di merito, risulta evidentemente congruo e non attinto da illogicità o contraddittorietà, ed è pertanto sottratto ad ogni scrutinio di questa Corte di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2023