Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38005 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38005 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Trento, su ricorso dell’indagato, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento il 15 Aprile 2025 su un immobile in Andalo e su beni mobili e contanti, mantenendolo su un ulteriore immobile, ove veniva gestita, da parte dell’indagato, l’attività di pubblico esercizio all’insegn RAGIONE_SOCIALE, sempre in Andalo.
La ragione della riduzione del perimetro del sequestro risiedeva nell’esclusione, nei confronti di NOME COGNOME, delle ipotesi delittuose d
partecipazione nella attività di spaccio di sostanza stupefacente svolta dal padre NOME, anche in forma associativa, nonché dalla attività di riciclaggio dei proventi illeciti, rimanendo in piedi, nei confronti dell’odierno ricorrente, la sola ipot prevista dall’articolo 79 del testo unico sugli stupefacenti, per aver consentito, o comunque non impedito, che nel pubblico esercizio sopra indicato avessero luogo convegni di consumatori di sostanze stupefacenti.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato formula un unico motivo, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli art. 79 e 74, comma 7 bis, DPR 309/90) per mancanza assoluta di motivazione in relazione al fumus commissi delicti, alla proporzionalità e all’adeguatezza della misura adottata, nonché in ordine alla sussistenza dei presupposti per il sequestro anche con finalità impeditive.
Premesso che il sequestro nei confronti dell’indagato sopravvive solamente in relazione alla imputazione provvisoria ex art. 79 d.p.r. 309/90, il motivo evidenzia che il decreto, con riferimento al locale sottoposto a vincolo, fa riferimento generico all’art. 321 cod. proc. pen. e poi specifico all’art. 74, comma 7 bis, d.p.r. 309/90, senza considerare tuttavia l’estraneità di NOME COGNOME a qualsivoglia attività di spaccio, tanto meno in forma associativa.
A prescindere da ciò, si legge di presso, ciò che il ricorso contesta è la sussistenza del fumus del reato in contestazione, non essendovi alcuna prova in ordine alla sussistenza della consapevolezza, in capo all’indagato, di agevolare il consumo di sostanze stupefacenti all’interno del locale (pg. 3).
Il Tribunale, si aggiunge ancora, si è soffermato sull’attività di spaccio del padre dell’indagato ma non ha evidenziato alcun elemento, se non presuntivo, da cui si potesse ritenere che presso il locale si consumassero sostanze stupefacenti, per di più da parte di più soggetti contemporaneamente, né che l’indagato fosse consapevole di tale consumo e che avesse consapevolezza e volontà di agevolarlo.
Tanto più che la giurisprudenza richiede, perché il reato possa essere configurato, l’utilizzazione non episodica o occasionale dei locali del pubblico esercizio, bensì abituale e protratta nel tempo. Dal che deriva, ulteriormente, la carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata e di quella genetica che non si sono impegnate a motivare sulle ragioni per cui sequestro fosse necessario per impedire il protrarsi del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo non consentito.
L’argomentazione difensiva è incentrata sulla insussistenza del fumus boni iuris del reato contestato poiché, si sostiene, al più vi è prova dell’attività di spaccio (posta in essere dal padre dell’indagato, nonostante l’opposizione proprio di NOME e dell’altro figlio) ma non di consumo di stupefacente all’interno del pubblico esercizio. Di convegni di persone che si danno all’uso di stupefacente all’interno del locale – ciò che costituisce la condotta incriminata nella fattispeci – non vi è traccia né nei vari allegati alla richiesta di misura cautelare, né ne decreto di sequestro o nell’ordinanza impugnata, che fan riferimento alla cessione.
Il motivo, così riassunto, non è consentito, perché formulato per la prima volta in questa sede.
Infatti, l’esame del fascicolo processuale ha permesso di verificare che né nel ricorso introduttivo della fase del riesame, né nella memoria di data 27 maggio 2025, depositata per l’udienza, né nel verbale di udienza (ove si dà atto che il difensore ha concluso richiamandosi ai due atti precedentemente menzionati) il tema odiernamente sottoposto fosse stato affrontato.
È bene rileggere il ricorso (e memoria, che lo riproduceva): in esso si contesta la sussistenza del fumus boni iuris dei reati contestati a NOME COGNOME (art. 416 cod. pen. – capo B; art. 648 bis cod. pen. – capo B4; art. 79 DPR 309/90 – capo A21); tuttavia, con specifico riferimento alla contestazione oggi in valutazione, si discute esclusivamente della consapevolezza, da parte dell’indagato, dell’attività di spaccio, cioè dell’elemento soggettivo della condotta.
Nessuna menzione, per contro, né alcuna contestazione sulla natura dell’attività in essere né sulla idoneità della stessa a rientrare nella qualificazion giuridica della norma in contestazione.
È pacifico che l’accertamento del fatto, quale presupposto della applicazione allo stesso della norma incriminatrice costituisca una operazione essenzialmente riservata al giudice di merito. Essa non può essere oggetto di revisione in questa sede, se non nel prisma della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) sempre che il tema sia stato oggetto di interlocuzione nella fase anteriore. Ciò è necessario per prevenire la rottura della catena devolutiva, come prescritto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che preclude, come non consentiti, i motivi che non sono già stati dedotti nelle fasi anteriori. La ratio della disposizione è chiara: evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado (o dell’ordinanza
del riesame) con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo del secondo giudice, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631). Ciò è quanto avvenuto nel presente caso, poiché si lamenta una carenza motivazionale su un punto non contestato né discusso in precedenza.
E non vale osservare che la questione sia comunque rilevabile d’ufficio – con conseguente applicazione dell’inciso della disposizione citata, che recita “fuori dei casi previsti dagli articoli …. e 609 comma 2”, con riferimento quindi alle question rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo – giacché il potere della Cort di cassazione di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di m (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 – 01).
Ulteriori profili argomentativi, inseriti nel motivo, sono assorbiti in vi dell’inammissibilità del motivo principale, di cui sono accessori ancillari (i applicazione penalistica del principio civilistico accessorium sequitur principale), e comunque sono manifestamente infondati. Infatti, il riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., comunque indicato nel decreto genetico, è sufficiente a reggere il provvedimento, poiché consente di ricondurre il sequestro alla categoria di quelli impeditivi, mentre la pertinenzialità della misura cautelare reale (altro tema posto dal ricorso e, questo sì, presente fin dal riesame) è implicita ed indiscutibile, dato che la contestazione concerne proprio il mancato controllo o impedimento del consumo all’interno del locale sequestrato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consig iere relatore COGNOME Il Presidente