Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 dicembre 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 22 giugno 2016 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (in particolare, per aver falsamente dichiarato d aver riportato condanne penali all’atto del conferimento di un incarico di consulenza tecnica, da parte del pubblico ministero, in seno a un procedimento penale) e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell’imputato, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, com disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 495, comma 1, e 47 cod. pen., censurando la sentenza impugnata per non aver ravvisto un errore colposo del ricorrente, il quale al momento del conferimento dell’incarico si è affidato alla propria memoria, ritenend di non aver riportato condanne penali (in particolare, poiché indotto in errore – quanto al prima condanna – dall’irrogazione di una pena pecuniaria; e quanto alla seconda poiché irrogata con decreto penale con il quale gli è stata concessa la sospensione condizionale).
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen. in quanto la pena sarebbe stata aumentata di sei mesi per la recidiva nonostante il ricorrente avesse riportato in precedenza due condanne a pena pecuniaria.
2.3. Con il terzo motivo è stata allegata la violazione dell’art. 62-bis cod. p rappresentando di aver dedotto che la concessione delle circostanze generiche non sarebbe stata in contrasto con i pregiudizi penali riportati dell’imputato; ed assumendo che la su condotta processuale deponesse per il riconoscimento di esse.
2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 163 cod. pen. rappresentando che la Corte di appello avrebbe negato la sospensione condizionale erroneamente affermando che al ricorrente fosse stata già concessa in due occasioni ed omettendo invece di indicare altre ragioni a sostegno della statuizione.
Il ricorso è inammissibile, nei termini di seguito esposti.
3.1. Il primo motivo ha reiterato le medesime allegazioni disattese dalla Corte di merito proponendo in questa sede un alternativo apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurne il travisamento e senza muovere compiute censurare di legittimità all’iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01)
3.2. Il secondo motivo è inedito. Invero, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possi
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dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.); e l’atto di appello si era limitato a dolersi dell’an dell’aumento pena, poiché facoltativo; e nel caso di specie non ricorre una pena illegale (ossia che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato da codice penale, da distinguersi dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, COGNOME., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264205) che consentirebbe un rilievo officioso, poiché la previsione di legge di cui si è dedotto la violazione (ossia l’art. 99, comma 6, co pen.) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie in esame ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto (cfr. Sez. 1, ord, n. 18772 del 25/01/2023, Pontis, Rv. 284436 – 01).
3.3. Il terzo motivo ha reiterato quanto addotto con l’atto di appello, irritualmen prospettando in questa sede un apprezzamento di fatto senza muovere specifiche censure di legittimità alla decisione impugnata.
3.4. Il quarto motivo è inedito. In mancanza di un motivo di appello sul punto (e, per vero, di qualsivoglia richiesta difensiva in sede di discussione), la Corte di appello si è limi a dare conto del diniego della sospensione condizionale allorché ha riportato quanto statuito dal Tribunale.
All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., s n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.
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