Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede strategia, precisione e una profonda conoscenza delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come errori nella formulazione dei motivi possano portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere quali sono le trappole da evitare e perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata per i reati di furto pluriaggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. La sentenza, emessa in primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. Insoddisfatta della decisione, la difesa ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, sperando in una riforma della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due principali argomentazioni:
1. Violazione di legge sul concorso di persone: Si contestava l’errata applicazione delle norme che disciplinano la partecipazione di più persone allo stesso reato.
2. Mancata applicazione di una circostanza attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante per il contributo di minima importanza dato dall’imputata alla commissione del reato, prevista dall’art. 114 del codice penale.
Entrambi i motivi, tuttavia, si sono scontrati con un muro procedurale invalicabile eretto dalla Corte.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte, una per ciascun motivo presentato.
Il Divieto di ‘Motivi Nuovi’ in Cassazione
Per quanto riguarda il primo punto, relativo al concorso di persone, i giudici hanno rilevato un vizio fondamentale: la questione non era mai stata sollevata nel precedente atto di appello. La legge processuale è molto chiara: non è possibile presentare in Cassazione questioni che non siano state specificamente devolute alla cognizione del giudice di appello. In altre parole, non si possono ‘inventare’ nuovi motivi di doglianza all’ultimo grado di giudizio, a meno che non si tratti di questioni che il giudice può rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, cosa che non accadeva nel caso di specie.
La Trappola della ‘Pedissequa Reiterazione’
Il secondo motivo ha incontrato un destino simile, ma per una ragione diversa. La Corte ha osservato che la doglianza sulla mancata applicazione dell’attenuante era una semplice e ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già argomentato e respinto dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, spiegando perché i giudici di secondo grado hanno sbagliato. Limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza d’appello, rende il motivo non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, vieta l’introduzione di motivi nuovi in sede di legittimità. Questo principio serve a garantire la progressione del processo e ad evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. Il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non un’occasione per riesaminare da capo l’intera vicenda.
Allo stesso modo, il requisito della specificità dei motivi è essenziale. Il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Come ribadito da numerosa giurisprudenza citata nell’ordinanza (es. Cass. n. 42046/2019 e n. 44882/2014), un motivo che si limita a riproporre le stesse censure già disattese, senza contestare specificamente le ragioni del rigetto, è solo apparente e non assolve alla sua funzione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale. La strategia difensiva deve essere costruita con attenzione fin dal primo grado. Ogni questione rilevante deve essere sollevata nell’atto di appello, con argomentazioni chiare e complete. Arrivare in Cassazione sperando di introdurre nuovi temi o semplicemente riproponendo vecchie lamentele è una strategia destinata al fallimento. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono semplici formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, la cui violazione porta a una declaratoria di ricorso inammissibile e alla definitività della condanna.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. Con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano già state sottoposte al giudice di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non fosse stato possibile dedurre in precedenza.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli già presentati in appello?
Se i motivi si limitano a una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, il ricorso viene considerato inammissibile. I motivi devono contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una mera riproposizione di argomenti già respinti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29884 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 14/05/1998
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputata per il reato di furto pluriaggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge in ordine all’applicazione della disciplina del concorso di persone – non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. – non è deducibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de animende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il Consig iere estensore
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Il Presidente