Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è un Errore Fatale
L’esito di un processo penale può dipendere in modo cruciale dalla corretta formulazione degli atti di impugnazione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha messo in luce due errori procedurali classici che conducono a una declaratoria di ricorso inammissibile: la mera ripetizione dei motivi d’appello e l’introduzione di questioni nuove. Questa ordinanza offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una strategia difensiva mirata e tecnicamente ineccepibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per un grave reato contro il patrimonio. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diversi motivi di doglianza davanti alla Suprema Corte. In primo luogo, contestava la sussistenza dell’aggravante della minaccia commessa con armi, sostenendo che l’oggetto utilizzato avesse solo l’apparenza esteriore di un’arma. In secondo luogo, lamentava un presunto difetto di motivazione sia riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, sia in relazione all’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
L’analisi delle motivazioni della Suprema Corte è essenziale per comprendere i principi procedurali che governano il giudizio di cassazione.
Motivo 1: La Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso, relativo all’aggravante dell’uso dell’arma, non era altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado aveva già spiegato in modo esauriente che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, è sufficiente l’effetto intimidatorio derivante dall’uso di un oggetto con l’apparenza esteriore di un’arma. Riproporre la stessa identica questione in Cassazione senza criticare specificamente la logicità della motivazione del giudice d’appello trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita alla Corte di Cassazione, che è giudice della sola legittimità.
Motivo 2: La Proposizione di Motivi Nuovi
Per quanto riguarda gli altri motivi, relativi al bilanciamento delle circostanze e alla quantificazione della pena, la Corte ha rilevato un vizio ancora più grave. Tali questioni non erano mai state sollevate nel giudizio d’appello. La legge processuale vieta di introdurre per la prima volta in sede di legittimità argomenti che dovevano essere sottoposti al giudice del merito. Questo principio serve a garantire la gradualità del processo e a evitare che la Cassazione debba pronunciarsi su aspetti non vagliati nei gradi precedenti. Poiché il ricorrente non aveva contestato il riassunto dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata (da cui non risultavano tali doglianze), la Corte ha concluso che si trattava di motivi nuovi e, come tali, inammissibili.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce due lezioni fondamentali per chi si approccia al giudizio di Cassazione. In primo luogo, il ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello; deve invece contenere critiche specifiche e puntuali ai vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado, poiché è preclusa la possibilità di sollevare questioni nuove dinanzi alla Suprema Corte. Un ricorso inammissibile non solo sancisce la fine del percorso processuale con la conferma della condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per l’imputato. Questo caso sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che conosca a fondo le regole e i limiti del processo penale in ogni sua fase.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché un motivo era la mera ripetizione di un’argomentazione già respinta in appello, mentre gli altri motivi erano stati proposti per la prima volta in Cassazione e non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio.
Un oggetto che sembra un’arma, ma forse non lo è, può far scattare l’aggravante della rapina?
Sì. Secondo quanto emerge dalla decisione, per la configurabilità dell’aggravante della minaccia commessa con armi è rilevante l’effetto intimidatorio sull’_altra persona_, che si realizza anche con l’uso di un oggetto che abbia solo l’apparenza esteriore di un’arma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza un esame del merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza dei presuppost oggettivi relativi alla circostanza aggravante di cui all’art. 628, co. 3 c.p., cos pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dall sentenza impugnata (pag. 3) che ha messo in evidenza la rilevanza, ai fini della configurabili dell’aggravante della minaccia commessa con armi, dell’effetto intimidatorio derivante dall’us di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma, come nel caso di specie (circostanza contestata in modo assertivo dal ricorrente senza alcun aggancio fattuale desumibile dal testo della decisione);
che i restanti motivi di ricorso (diretti a contestare il difetto di motivazione circa giudizio di comparazione fra opposte circostanze e in ordine al trattamento sanzionatori irrogato) sono formulati deducendo la violazione di legge, quanto all’omessa motivazione, non dedotta in grado di appello, come risulta dal riassunto dei motivi contenuto nella sentenza, c il ricorrente non ha specificamente contestato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024
GLYPH
Il Consiglipt estensore
Il Preside te