Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 novembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 marzo 2015 con cui NOME era stato condanNOME alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 6 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto di procedibilità del reato per mancanza di querela in atti; violazione di legge in ordine alla errata configurazione del fatto in delitto consumato anziché tentato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, con riferimento alla seconda doglianza, trattasi di motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per – cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
2.1. L’inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).
È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della
presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibilé il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente