Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4195  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il .provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat
NOMENOMENOME PRATOLA
che na concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 ottobre è stata confermata la decisione del Tribunale di Firenze del 24 settembre 2021 che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art.8 d. Igs. 74 del 2000 (capo 2) con la sospensione condizionale della pena subordinata al versamento della somma di euro mille all’RAGIONE_SOCIALE entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
 L’imputata ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.); mancata assunzione di una prova decisiva, esame del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME).
L’istanza di escussione del teste è stata proposta in primo grado e reiterata in appello. La RAGIONE_SOCIALE è l’unica persona in grado di poter disconoscere le fatture oggetto dell’imputazione. Le fatture, infatti, erano sempre predisposte dalla RAGIONE_SOCIALE.
2. Violazione di legge (art. 165 cod. pen.) e mancanza di motivazione relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento di una somma in favore di una RAGIONE_SOCIALE.
A sentenza non consente all’imputato di scegliere a quale RAGIONE_SOCIALE versare la somma; manca, inoltre, ogni motivazione sulla scelta della RAGIONE_SOCIALE indicata in sentenza, RAGIONE_SOCIALE.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo non risulta proposto in appello e, conseguentemente, è inammissibile: “Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego all’imputato del beneficio della pena sospesa)” (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316 – 01).
4. Il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto nel ricorso non si deduce la decisività della prova richiesta in appello. Infatti, “La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destiNOME ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente” (Sez. 5 – , Sentenza n. 37195 del 11/07/2019 Ud. (dep. 05/09/2019 ) Rv. 277035 – 01).
La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale era esplorativa, non ammessa ai sensi dell’at. 603 cod. proc. pen.: «Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun obbligo di risposta da
parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esplorativa la richiesta di rinnovazione finalizzata a verificare l’intenzione della vittima, attraverso un nuovo esame, di ritrattare le accuse formulate nei confronti dell’imputato)» (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016 – dep. 10/10/2016, H, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Infine, la sentenza evidenzia, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come COGNOME, marito della legale rappresentante (NOME COGNOME), era colui che gestiva di fatto tutti i rapporti della società e, quindi, l’unico a conoscenza diretta dei fatti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2023