Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Possono Essere Esaminati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata prima ancora di essere discussa nel merito, risultando in un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un individuo condannato per furto in abitazione che si è rivolto alla Corte di Cassazione, ma le cui argomentazioni sono state respinte per ragioni procedurali fondamentali. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare correttamente i motivi di appello fin dai primi gradi di giudizio e chiarisce gli effetti di istituti come la recidiva sulla prescrizione del reato.
I Fatti del Caso: Furto in Abitazione e Appello in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per due episodi di furto in abitazione, di cui uno aggravato dall’uso della violenza. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi:
1. La presunta violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
2. La presunta erronea applicazione della legge penale riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto non equo.
L’analisi della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Questa decisione si basa su due distinti principi procedurali che meritano un’analisi approfondita, in quanto rappresentano pilastri del nostro sistema processuale penale e spiegano perché il ricorso inammissibile sia una sanzione processuale severa ma necessaria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato le argomentazioni della difesa punto per punto, evidenziando difetti sia di merito che procedurali.
La Questione della Prescrizione e l’Effetto della Recidiva
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La difesa sosteneva che il tempo trascorso fosse sufficiente a estinguere il reato. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che all’imputato era stata contestata e confermata nei precedenti gradi di giudizio la recidiva infraquinquennale, prevista dall’art. 99, comma 2, del codice penale. Questa circostanza aggravante ha l’effetto di aumentare i termini necessari per la prescrizione. Di conseguenza, calcolando i termini alla luce di tale aggravante, il reato non era ancora prescritto. L’argomento della difesa, pertanto, non aveva alcuna base giuridica.
Il Divieto di Introdurre ‘Motivi Nuovi’ in Cassazione
Il secondo motivo, riguardante l’iniquità della pena, è stato dichiarato inammissibile perché ‘inedito’. Questo termine tecnico significa che la questione non era mai stata sollevata prima, in particolare nell’atto di appello. La Corte ha rilevato che, nel precedente grado di giudizio, la difesa si era limitata a chiedere una riqualificazione del reato in furto aggravato, senza mai contestare la ‘dosimetria sanzionatoria’, ovvero il calcolo specifico della pena. Sollevare tale questione per la prima volta in Cassazione è contrario ai principi del processo. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono introdurre nuove doglianze, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti sui punti già discussi.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce due lezioni fondamentali. In primo luogo, l’importanza di una strategia difensiva completa fin dal primo grado di appello: ogni potenziale motivo di contestazione deve essere sollevato tempestivamente, altrimenti si perde il diritto di discuterlo in Cassazione. In secondo luogo, viene confermato il peso della recidiva, che non solo aggrava la pena ma incide anche su altri istituti, come la prescrizione, rendendo più difficile per chi ha già commesso reati beneficiare dell’estinzione del reato per il decorso del tempo. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente corretto nelle impugnazioni penali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché uno dei motivi (sulla prescrizione) era manifestamente infondato, mentre l’altro (sull’entità della pena) era considerato ‘inedito’, in quanto non era stato presentato nel precedente grado di appello.
In che modo la recidiva ha influito sulla prescrizione del reato?
La contestazione della recidiva infraquinquennale, confermata nei gradi di merito, ha comportato un aumento del tempo necessario per il compimento della prescrizione. Di conseguenza, al momento della decisione della Cassazione, il termine non era ancora decorso.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un argomento non discusso in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo di ricorso non presentato in appello è ‘inedito’ e, di conseguenza, inammissibile. Il giudizio di Cassazione non serve a introdurre nuove questioni, ma a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti sugli argomenti già dibattuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31357 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSEFINA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione (uno aggravato dall’uso della violenza);
Considerato che il primo motivo di ricorso’ con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – in particolare – la mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, è stata contestata la recidiva infraquinquennale di cui all’art. 99 co. 2 cod. pen. (la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzioNOMErio e, dunque, alla suddetta aggravante), ragion per cui – in ordine ai vari aumenti da effetl:uare sulla pena base allora vigente – il termine di prescrizione non è ancora decorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, lamentando – in particolare – l’irrogazione di una pena non equa, è inedito, non contenuto nell’atto di appello. Anche dalla stessa incontestata sintesi dei motivi di appello, peraltro, per come riportata nella sentenza impugnata, risulta che il ricorrente non ha formulato doglianze in ordine alla dosimetria sanzioNOMEria, essendosi limitato a chiedere la riqualificazione dei fatti in furto aggravato. La pena, peraltro, è stata adeguatamente motivaa.
3.1. Letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente con cui si enunciano nuovamente le ragioni già esposte, che rimangono inammissibili per quanto osservato dal Collegio (in particolare, quanto alla prescrizione, la si invoca sul presupposto di ridiscutere della recidiva chiedendo implicitamente la disapplicazione, con motivi generici e manifestamente infondati, oltre che dimenticando che si tratta di argomenti non sollevati con l’atto di appello e, per questo, inediti e inammissibili).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente