Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Vengono Respinti dalla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata per vizi procedurali e di merito, definendo il ricorso inammissibile. Comprendere le ragioni di tale decisione è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale, poiché evidenzia l’importanza di una strategia difensiva ben definita sin dai primi gradi di giudizio. In questo articolo, analizzeremo un caso pratico relativo a un ricorso avverso una condanna per il reato di evasione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Catania per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale (evasione), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano essenzialmente due:
1. Una presunta violazione di legge legata all’eccessività dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra reati.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiusta dal ricorrente.
La Corte Suprema, tuttavia, ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza.
L’Analisi della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri distinti, uno per ciascun motivo di ricorso. L’analisi dei giudici mette in luce errori strategici che hanno reso il ricorso inammissibile e, di conseguenza, destinato al fallimento.
Il Principio di Devoluzione: I Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo motivo di doglianza, relativo all’aumento di pena per la continuazione, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che tale censura non era mai stata sollevata nell’atto di appello presentato al giudice di secondo grado. Nel nostro ordinamento processuale vige il principio devolutivo, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte con i motivi di gravame. Proporre una questione per la prima volta in sede di legittimità (davanti alla Cassazione) costituisce una violazione di tale principio, rendendo il motivo inammissibile. Non è possibile ‘riservarsi’ degli argomenti per i gradi successivi di giudizio.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato invece giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha sottolineato che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per negare il beneficio. La sentenza impugnata aveva infatti evidenziato l’assenza di elementi positivi che potessero essere valorizzati a favore dell’imputato, valutando anche le argomentazioni difensive. Il giudizio della Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito; essa non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente se quest’ultima è immune da vizi logici o giuridici. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta e completa, rendendo la censura del ricorrente infondata in modo palese.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono quindi duplici e complementari. Da un lato, il mancato rispetto delle regole procedurali sull’impugnazione ha precluso l’esame di uno dei motivi. Dall’altro, la debolezza intrinseca del secondo motivo, che si limitava a contestare una valutazione di merito ben argomentata dal giudice precedente, ne ha decretato la manifesta infondatezza. La Corte, ritenendo le censure generiche e prive di fondamento giuridico, ha applicato il rigoroso filtro di ammissibilità che caratterizza il giudizio di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la difesa penale deve essere costruita in modo strategico e completo fin dal primo grado. Ogni potenziale motivo di contestazione della sentenza deve essere formalizzato nell’atto di appello, pena l’impossibilità di sollevare la questione in Cassazione. Inoltre, per contestare valutazioni di merito come la concessione delle attenuanti, non è sufficiente esprimere un semplice dissenso, ma è necessario individuare specifici vizi logici o errori di diritto nella motivazione del giudice, altrimenti il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un ricorso che non supera questo vaglio preliminare.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché la questione relativa all’eccessività dell’aumento di pena per continuazione non era stata sollevata nell’atto di appello e, pertanto, è stata proposta per la prima volta in Cassazione, in violazione delle regole procedurali.
Per quale ragione la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il giudice d’appello aveva motivato la sua decisione in modo logico, coerente e puntuale, rilevando l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 emessa dalla Corte d’appello di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza d condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono inammissibili perc aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso introduce una violazione di legge – inerente all’eccessività dell’aumento operato a titol continuazione – che non è stata dedotta con l’atto di appello e, pertanto, censura non può essere proposta per la prima volta in questa sede;
che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato, là dove il giudice de gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili a tali fini, senza tralascia valutazione delle considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr. pag. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2023