Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Fallisce
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole procedurali nella presentazione dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna di un imputato. Questa decisione offre spunti fondamentali su come formulare un’impugnazione efficace, evidenziando gli errori che possono precludere l’esame nel merito da parte della Suprema Corte. Analizziamo i dettagli del caso per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di ricettazione attenuata di un autoveicolo. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su tre argomentazioni principali:
1. Vizio procedurale nel giudizio abbreviato: Si sosteneva che il processo si fosse svolto in assenza di una valida procura speciale.
2. Omessa citazione del difensore: Si lamentava la mancata notifica dell’avviso di udienza a uno dei due difensori per il giudizio di appello.
3. Errata qualificazione del reato: Si chiedeva alla Corte di derubricare il reato da ricettazione a furto, sostenendo che l’imputato fosse l’autore materiale della sottrazione del veicolo.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti, per ragioni diverse, inammissibili. Questo ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Il Principio del Divieto di Motivi Nuovi
Il primo motivo è stato respinto perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che non è possibile introdurre nuove questioni in Cassazione se queste non sono state precedentemente sottoposte al giudice d’appello. L’appello e il ricorso devono basarsi su una continuità argomentativa.
L’Onere di Eccezione Immediata in Udienza
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Sebbene uno dei due difensori non fosse stato citato, l’altro legale era regolarmente presente all’udienza d’appello. Secondo la Corte, era onere del difensore presente eccepire immediatamente il vizio di notifica. Il suo silenzio ha sanato la presunta irregolarità, precludendo la possibilità di lamentarsene in una fase successiva del giudizio.
La Genericità del Motivo sulla Derubricazione
Infine, la richiesta di derubricare il reato è stata ritenuta priva di specificità e manifestamente infondata. La difesa si era limitata a riproporre la stessa tesi già respinta dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici di appello avevano evidenziato come la difesa non avesse fornito alcuna prova a sostegno della tesi del furto diretto. La semplice riproposizione di un’argomentazione già disattesa, senza nuovi elementi, rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Pertanto, non si possono introdurre censure nuove o riesaminare i fatti. In secondo luogo, le nullità procedurali, specialmente se non assolute, devono essere eccepite dalla parte interessata alla prima occasione utile, in ossequio al principio di lealtà processuale. Infine, l’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che i motivi di impugnazione siano specifici, indicando chiaramente le parti del provvedimento contestato e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la richiesta. Un motivo generico che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata equivale a un non-motivo.
Le Conclusioni
Questa sentenza sottolinea che la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette improvvisazione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce la difesa nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La decisione serve da monito: ogni fase del processo ha le sue regole e le sue preclusioni, e ignorarle significa esporsi a un esito sfavorevole certo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano viziati: uno era stato proposto per la prima volta in Cassazione e non in appello, un altro riguardava un vizio procedurale non eccepito tempestivamente dal difensore presente in udienza, e l’ultimo era generico e non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile presentare un argomento di difesa completamente nuovo in Cassazione?
No, la sentenza conferma che non è possibile presentare motivi di gravame per la prima volta in sede di legittimità. Le questioni devono essere state sollevate e discusse nel giudizio di appello, salvo eccezioni specifiche non ricorrenti nel caso di specie.
Cosa succede se un avvocato non viene convocato per l’udienza ma il suo collega (co-difensore) è presente?
Secondo la Corte, il difensore presente ha l’onere di sollevare immediatamente l’eccezione relativa alla mancata convocazione del collega. Se non lo fa e partecipa alla discussione, il vizio si considera sanato e non può essere fatto valere successivamente come motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 23/03/1973
avverso la sentenza emessa in data 27/06/2024 dalla CORTE di APPELLO di ROMA.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, avv. COGNOME e del difensore dell’imputato, l’accoglimento. COGNOME che ne ha chiesto
A
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell’imputato COGNOME NOME in ordine alla ricettazione attenuata di un autoveicolo.
Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione, per essere stato il giudizio abbreviato celebrato in difetto di valida procura speciale, per omessa citazione del difensore per il giudizio di appello, e per omessa derubricazione del reato in quello di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché:
il primo motivo non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, non anche come motivo di gravame nell’atto di appello;
il secondo motivo non è consentito, perché, essendo (come lo stesso ricorrente ammette in ricorso) l’imputato assistito da due difensori di fiducia, il secondo dei quali ritualmente citato per l’udienza de qua (ancora una volta come lo stesso ricorrente ammette in ricorso), il vizio andava dedotto alla predetta udienza dal difensore presente, al contrario rimasto silente (lo stesso ricorrente – sul quale, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., gravava un onere di specificità anche al riguardo, non ha allegato circostanze contrarie sul punto);
il terzo motivo è privo della necessaria specificità e comunque manifestamente infondato, ove si considerino le (non utilmente smentite in ricorso) argomentazioni della Corte di appello (non avendo la difesa fornito alcune elemento di prova a supporto dell’assunto della diretta sottrazione del motociclo da parte dell’imputato: f. 1 della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta, reiterando una prospettazione già incensurabilmente disattesa.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2025