Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal impostata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il condannato. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19241/2024, ha respinto il ricorso di un individuo condannato per il reato di evasione, sottolineando principi fondamentali del processo penale e i limiti del giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi o introdotti per la prima volta in Cassazione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato l’impugnazione su tre motivi principali, contestando la valutazione sull’elemento soggettivo del reato, l’esistenza di uno stato di necessità e la correttezza della notifica di un precedente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti inidonei a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali precise che meritano un’analisi dettagliata.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure
Il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato di evasione, è stato considerato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Riproporre le stesse argomentazioni senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: La Novità della Questione
Il secondo motivo, con cui la difesa ha invocato per la prima volta lo stato di necessità, è stato respinto perché la questione non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. Il ricorso per Cassazione serve a controllare la legittimità della decisione di secondo grado, non a introdurre temi di discussione nuovi che avrebbero dovuto essere oggetto del precedente dibattimento. Questa preclusione garantisce l’ordine e la progressione del processo.
Terzo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Infine, anche il terzo motivo, riguardante la notifica di un’ordinanza, è stato giudicato infondato. La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sulla questione, rendendo la doglianza del ricorrente manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si basa su un principio cardine: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Di conseguenza, i motivi di ricorso devono denunciare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non rispettavano questi criteri. Erano una combinazione di argomenti già vagliati (e quindi ripetitivi), di questioni nuove (e quindi tardive) e di critiche infondate a una motivazione già completa e coerente. La Corte ha quindi applicato la sanzione processuale prevista, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza del ricorso che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa in ogni fase del processo. Un ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è essenziale presentare motivi specifici che mettano in luce reali vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di riproporre questioni di fatto o di introdurre argomenti non discussi nei gradi precedenti. La difesa tecnica deve concentrarsi sulla critica della coerenza logico-giuridica della decisione, unico terreno su cui la Suprema Corte può e deve intervenire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano legalmente viziati: uno era una mera ripetizione di argomenti già respinti, un altro introduceva una questione (lo stato di necessità) non sollevata nel precedente giudizio d’appello, e un terzo è stato ritenuto manifestamente infondato.
È possibile presentare nuovi argomenti difensivi per la prima volta in Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è consentito. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo allo stato di necessità proprio perché non era stato dedotto nel precedente grado di giudizio, confermando che il ricorso in Cassazione non può essere la sede per introdurre nuove questioni di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAGLIENTE NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME, in relazione alla sen condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. ,sviluppa motivi non consentiti sede di legittimità nonché manifestamente infondati;
Considerato, invero, che il primo motivo attinente al reato di evasione risult meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti gi dai giudici merito / che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferim all’elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che anche il terzo motivo, attinente alla corretta notifica dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza d 27/06/2018 risulta essere adeguatamente motivato dalla Corte d’Appello di Ancona (cfr. della sentenza impugnata); che infine il secondo motivo inerente allo stato di necessit risulta essere stato dedotto in appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.