Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4088 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4088 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17 dicembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 612 comma 2 e 581 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione al tardività della querela – è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questi rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedur precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedan con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, R 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Ritenuto, a quest’ultimo proposito, che questa conclusione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente in materia, secondo cui la tardività della querela può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comport accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richi tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2 n. 8653 del 23/11/2022,Papais,Rv. 284438);
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – che denunziano, rispettivamente: 2 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; 3) violazi di legge e vizio di motivazione in ordine all’erronea valutazione della prova testimoniale del te NOME COGNOME – sono parimenti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di tra proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguat valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli ele di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorment plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giud
merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Considerato, inoltre, quanto alle doglianze che si rivolgono al capo della sentenza impugnata concernente il reato di cui all’art. 581 cod. pen., che esse omettono di considerare che si tratta di un reato di competenza del Giudice di pace, il che impone di applicare l’art. 6 comma 2-bis cod. proc. pen., che inibisce la proposizione di motivi di ricorso per vizio motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigliere COGNOME tensore
Il Presidente