Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 29/04/1950
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in relazione alla tardività della querela e, conseguentemente, all’assenza della condizione di procedibilità, è inammissibile perché inedito (non risulta neppure dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata) e non può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali in relazione all’omessa citazione dell’imputato in appello e in primo grado, è inammissibile sia perché generico e poco chiaro anche nell’esposizione, sia perchè manifestamente infondato, atteso che – per quanto risulta – la notifica del decreto di citazione in appello è avvenuta presso il difensore ove era stato eletto domicilio, mentre rispetto alla citazione di primo grado vi è da notare come non sia stata sollevata nell’atto di appello e nel giudizio di secondo grado alcuna eccezione. Appare ancor più vago il riferimento del ricorso ad una asserita manomissione “per modifica” dell’elezione di domicilio.
Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrent denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione ad un travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in fatto e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 6 del provvedimento impugnato);
Rilevato, infine, che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzi erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o vizi che non emergono dal provvedimento impugnato del giudice di merito, che forniva adeguata motivazione sul punto;
5.1. Letti i motivi nuovi presentati dal ricorrente, aventi ad oggetto la denuncia di dell’incompatibilità di un giudice del Collegio, che risultano inammissibili poiché del tutto scollegati a quelli proposti con il ricorso.
Infatti, i motivi nuovi – pur potendo riguardare argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto dei motivi già presentati – no possono, comunque, introdurre un “thema decidendum” diverso da quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si riferisc l’originaria impugnazione (tra le molte, cfr. Sez. 1, n. 9546 del 10/7/1995, COGNOME, Rv. 202425; vedi anche, in tema, Sez. 1, n. 30240 del 25/1/2016, COGNOME, Rv. 268100). In altre parole, i motivi nuovi di impugnazione, di cui è menzione degli artt. 585, comma quarto e 611, comma primo cod. proc. pen., debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata: deve cioè sussistere una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 3, n. 14776 del 22/1/2004, COGNOME, Rv. 228525; conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 45075 del 2/10/2014, COGNOME, Rv. 260666);
5.2. Letta la memoria della parte civile e le sue conclusioni, con le quali si chiede la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio;
5.3. Lette le ulteriori memorie di reciproca replica depositate dalle parti e rilevat che quelle dell’imputato si limitano a reiterare le ragioni già esposte nel ricorso:
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6.1. Ritenuto che deve disporsi anche la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge
Così deciso 15 gennaio 2025