Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Infondati o Introdotti Tardivamente
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come le regole procedurali governino l’ammissibilità dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non viene neppure esaminato nel merito, poiché presenta vizi che ne precludono la valutazione. Questo caso, riguardante un’impugnazione per un reato di evasione, evidenzia due errori classici che portano a tale esito: l’introduzione di motivi nuovi in sede di legittimità e la manifesta infondatezza delle censure proposte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, già condannato in appello per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ha presentato ricorso per cassazione. I motivi addotti miravano a contestare sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la quantificazione della pena inflitta (la cosiddetta dosimetria della pena).
Tuttavia, l’argomentazione difensiva presentava delle anomalie evidenti. Per contestare la condanna, il ricorrente faceva riferimento a circostanze relative a un reato completamente diverso (un presunto furto), che non era oggetto del giudizio in corso. Inoltre, criticava la pena ricevuta, nonostante essa fosse già stata determinata ai livelli minimi previsti dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, analizzati i motivi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rispettavano i requisiti necessari per essere esaminati.
Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Divieto di Motivi Nuovi: Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché sollevava un profilo mai dedotto nel giudizio di appello. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti, non una sede dove introdurre per la prima volta nuove questioni o strategie difensive. Inoltre, i fatti a cui si faceva riferimento erano palesemente estranei al reato di evasione per cui era stato condannato.
2. Manifesta Infondatezza: Anche il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano già concesso all’imputato il trattamento più favorevole possibile. La pena era stata fissata nel minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa prevista dalla legge per quel reato. A questo si aggiungeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, considerate addirittura prevalenti sulla contestata recidiva. Pertanto, ogni lamentela su una presunta eccessività della pena era priva di qualsiasi fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici, pertinenti e non nuovi. Presentare un ricorso inammissibile non solo non produce alcun beneficio, ma comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva coerente lungo tutti i gradi di giudizio e dimostra come la Corte di Cassazione eserciti un filtro rigoroso per evitare un uso pretestuoso o dilatorio degli strumenti di impugnazione. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare ricorsi solidi, ben argomentati e rispettosi dei limiti imposti dal codice di procedura.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano in parte nuovi, cioè non discussi nel precedente grado di appello, e in parte manifestamente infondati, dato che le argomentazioni erano irrilevanti o palesemente errate.
Cosa significa che la pena è stata irrogata nel minimo edittale?
Significa che il giudice ha applicato la sanzione più bassa prevista dalla legge per il reato di evasione. Inoltre, sono state riconosciute le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, garantendo all’imputato il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 01/07/1999
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sardella Michelangelo;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vi della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il deli di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibil quanto i motivi dedotti risultano manifes t amente infondati. Invero, con il primo motivo si contesta l’affermazione di penale responsabilità richiamandosi pe circostanze relative a un diverso reato, non oggetto del giudizio (sembrerebbe furto). In ogni caso, trattasi di profilo non dedotto in appello e, du inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bologne Rv. 269745 – 01). Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena manifestamente infondato, atteso che essa è stata irrogata nel minimo edittal previo riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche, ritenute prevale rispetto alla contestata recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/01/2025