Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti loro ascritti, ossia, per entrambi, quelli di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 582 e 585 cod. pen. (capo 1) e agli artt. 110, 635, in relazione all’art. 625 n. 7), 61, comma undicesimo n. 2, cod. pen. (capo 2), nonché, quanto al solo COGNOME, di cui all’art. 337 cod. pen.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso, in primo luogo, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che è stata erroneamente ritenuta integrata l’aggravante, e di qui la procedibilità d’ufficio del delitto di all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., per non essere i beni collocati nell’istitut penitenziario esposti alla pubblica fede in quanto posti in un ambiente sorvegliato, non accessibile da soggetti terzi rispetto agli operatori penitenziari e ai detenuti.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato deduce che, ad ogni modo, pende dinanzi alla Corte Costituzionale la questione avente ad oggetto la compatibilità dell’art. 635, ultimo comma, cod. pen., introdotto dall’art. 2, let n), del d.lgs. n. 150 del 2022, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., nell parte in cui non prevede che il delitto sia procedibile a querela quando il delitto è commesso su cose esposte alla pubblica fede.
2.3. Con il terzo motivo COGNOME assume l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella misura in cui non ha ritenuto la condotta dell’altro detenuto, costituita da un fallo calcistico, idonea ad integrare una provocazione rispetto alla successiva aggressione, trattandosi di un fatto che è considerato ingiusto nell’ambito di una determinata collettività in un certo momento storico in quanto posto in essere in violazione di regole morali e sociali nelle quali la comunità e il singolo si riconoscono.
Propone separato ricorso, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, anche NOME denunciando, con un unico motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili.
Secondo l’incontestata sintesi di motivi di appello indicata in sentenza, la questione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. non era stata devoluta al giudice d’appello. Ne discende che la relativa doglianza, anche perché connessa all’accertamento di profili fattuali, deve considerarsi nuova, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
D’altra parte, il tema relativo all’affermazione di responsabilità per il delitto di danneggiamento non è stato sollecitato, talché la questione di legittimità proposta difetta di rilevanza.
Del tutto genericamente è poi contestato il mancato riconoscimento della provocazione giacché il mero riferimento al fallo calcistico, ossia a quella che può essere – secondo le sue concrete modalità -anzi un’ordinaria evenienza di gioco, non consente di scalfire la tenuta argomentativa della decisione.
L’unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, poiché la Corte territoriale ha addotto una congrua motivazione sulle ragioni per le quali, anche a detto ricorrente, non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, rinvenendo elementi negativi a tal fine ostativi sia nel fatto che l’imputato aveva reso dichiarazioni non veritiere circa le ragioni che avevano scatenato l’aggressione al fine di far ricadere la responsabilità sull’altro gruppo di detenuti che l’aveva invece subita, sia in quanto anche NOME aveva distrutto tavoli e sgabelli del carcere per armarsi e porre in essere una condotta aggressiva che è stata correttamente considerata di rilevante pericolosità, atteso che le non gravi lesioni riportate all’esito dalle persone offese è correlat all’intervento degli agenti di polizia penitenziaria e non certo ad un arrestarsi “spontaneo” dell’azione.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente