Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima spiaggia nel processo penale, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero caso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Questo caso evidenzia l’importanza della specificità e della correttezza tecnica nel rivolgersi al giudice di legittimità.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi di doglianza, con i quali contestava la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio ricevuto.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha cercato di smontare la sentenza di secondo grado basandosi su tre pilastri:
1. Primo Motivo: Una presunta mancanza di motivazione e un’errata applicazione della legge penale. In particolare, per la prima volta in sede di legittimità, ha sollevato dubbi sulla legittimazione della persona che aveva sporto querela e sulla sua qualità di vittima.
2. Secondo Motivo: Una critica alla motivazione della sentenza riguardo a un’aggravante specifica, ritenuta una semplice ripetizione di quanto già esposto e respinto in appello.
3. Terzo Motivo: Una contestazione generica sulla determinazione della pena, lamentando una violazione delle norme che regolano la concessione delle attenuanti generiche e la commisurazione della sanzione.
Le Motivazioni della Corte: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto in blocco il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni fornite sono un vero e proprio manuale su come NON si scrive un ricorso per cassazione. Vediamo perché ogni motivo è stato bocciato.
Il Divieto di Motivi Nuovi
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché introduceva una quaestio facti (una questione di fatto) mai sollevata prima. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Questioni relative all’accertamento dei fatti, come la legittimità del querelante, devono essere sollevate e discusse nei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Introdurle per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo nuovo, come tale precluso.
La Sterilità della Ripetizione
Il secondo motivo è stato liquidato come una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una sede dove si può sperare di ottenere un risultato diverso riproponendo le stesse identiche argomentazioni. Il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, evidenziando un vizio di legge o di motivazione, non limitarsi a ripetere una difesa che non ha avuto successo.
La Necessità di Specificità
Infine, il terzo motivo è stato giudicato “generico”. Lamentarsi della pena ricevuta senza articolare una critica puntuale e specifica contro la motivazione del giudice di merito non è sufficiente. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva adeguatamente giustificato le sue decisioni sul trattamento punitivo, esaminando anche le deduzioni difensive. Una contestazione generica, priva di un confronto serrato con la motivazione del provvedimento, non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la sentenza di condanna diventa definitiva e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che l’accesso alla Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e rispetto delle regole processuali. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per impugnarla con successo; è necessario individuare vizi specifici e argomentarli in modo pertinente, senza introdurre elementi nuovi o riproporre sterilmente vecchie difese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono considerati nuovi (cioè sollevati per la prima volta in Cassazione), se sono una mera e acritica ripetizione di argomenti già respinti in appello, oppure se sono formulati in modo generico, senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la qualità di vittima della persona offesa?
No, sulla base di questa ordinanza, la questione relativa alla legittimazione del querelante e alla sua qualità di vittima è una ‘quaestio facti’ (questione di fatto) che deve essere sollevata e discussa nei gradi di merito. Presentarla per la prima volta in Cassazione la rende un motivo nuovo e quindi inammissibile.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2182 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la manca della motivazione, nonché la falsa applicazione della legge penale e process penale in relazione agli artt. 640, 120 cod. pen., 533 comma 1 cod. proc. prospetta censure precluse in sede di legittimità, in quanto non dedotte in (la Corte territoriale, a pag. 3 della sentenza impugnata, motiva adeguatam in punto di giudizio di responsabilità penale del ricorrente; la quaestio facti relativa alla legittimazione del querelante e alla qualità di vittima della persona costituisce oggetto di censura proposta per la prima volta in cassazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, circa il vizio motivazionale e violazione di legge in ordine all’art. 61 n. 5 cod. pen., costituisce pe reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla di merito, dovendosi tali rilievi considerare non specifici ma soltanto appare quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avv la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata);
tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancan della motivazione e la falsa applicazione della legge penale con riferiment artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è generico, in quanto le determinazioni s trattamento punitivo sono sorrette da adeguata motivazione, previo esame de deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnat rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.