Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Nuovi o Generici
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione è un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito della questione. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la novità dei motivi di ricorso costituiscano ostacoli insormontabili.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, commesse con l’uso di un bastone. L’imputato, dopo la condanna in primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, aveva presentato appello. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la pena e riducendola, aveva confermato nel resto la sentenza di condanna. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Il Ricorso in Cassazione e il motivo di inammissibilità
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta violazione di legge per mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante contestata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, individuando due vizi fondamentali che hanno condotto a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Genericità del Motivo
In primo luogo, il motivo è stato considerato ‘generico’. La Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sul trattamento sanzionatorio che non presentava evidenti illogicità. La censura del ricorrente, di contro, non era sufficientemente specifica da scalfire la coerenza del ragionamento del giudice di merito.
La Novità del Motivo: un vizio fatale
Il secondo e decisivo vizio era la ‘novità’ del motivo. La questione della prevalenza delle attenuanti generiche, così come specificamente articolata nel ricorso, non era stata oggetto dei motivi di appello. La Corte ha chiarito che una generica prospettazione nel precedente gravame non è sufficiente. Per poter essere esaminata in sede di legittimità, una questione deve essere stata devoluta in modo specifico al giudice del grado precedente. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione lo rende un ‘motivo inedito’ e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per introdurre questioni che non sono state precedentemente sottoposte al vaglio del giudice d’appello. Il giudizio di legittimità ha la funzione di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, sulla base delle questioni già dibattute.
La combinazione della genericità dell’argomentazione e, soprattutto, della sua novità ha quindi portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della richiesta del ricorrente. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza sottolinea l’importanza cruciale di una strategia difensiva attenta e precisa sin dai primi gradi di giudizio. Ogni questione che si intende sottoporre al vaglio dei giudici deve essere articolata in modo specifico e tempestivo. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere una revisione della decisione, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. È fondamentale, quindi, che i motivi di impugnazione siano sempre specifici, pertinenti e, soprattutto, non inediti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico nella sua formulazione e, fattore decisivo, era ‘inedito’, ovvero sollevava una questione specifica (la prevalenza delle attenuanti generiche) che non era stata proposta nei motivi di appello.
È possibile presentare per la prima volta un argomento difensivo in Cassazione?
No. La sentenza chiarisce che un motivo di ricorso è inammissibile se ha ad oggetto una questione che non è stata precedentemente sottoposta all’esame del giudice d’appello. Non si possono introdurre argomenti nuovi nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FONDI il 10/04/2000
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2023 che, parzialmente riformando la pena risultata così ridotta, ha per il resto confermato la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2022, con la quale l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravatt dall’uso di un bastone (aritt. 582 e 585 cod. pen.).
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 lett. E) per assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento circostanze attenuati generiche in misura prevalente sulle circostanze aggravanti è generico, in presenza (pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità in punto di trattamento sanzionatorio peraltro ridotto; rilevato altresì che trattasi di motivo inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.