Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Attraverso l’analisi di questo caso, possiamo comprendere quali sono i limiti entro cui deve muoversi un’impugnazione e quali errori procedurali possono esserle fatali. La vicenda riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ma i motivi addotti si sono rivelati del tutto inefficaci.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. I primi due motivi miravano a contestare la validità di un sequestro e della sua convalida. Il terzo motivo, invece, criticava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva. Infine, un quarto motivo sollevava presunti vizi di motivazione e violazioni di legge relativi a un’ipotesi di reato contravvenzionale che, tuttavia, non era oggetto del procedimento in corso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto la sua condanna diventare definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: Un’Analisi Puntuale dei Motivi di Ricorso
L’ordinanza della Cassazione spiega dettagliatamente perché ciascun motivo è stato rigettato in rito, fornendo preziose indicazioni sulla tecnica processuale.
Motivi Nuovi: Il Divieto di “Ius Novorum” in Cassazione
I primi due motivi, relativi al sequestro, sono stati dichiarati inammissibili perché sollevavano questioni mai proposte nel giudizio di appello. Nel giudizio di legittimità vige il principio secondo cui non è possibile introdurre nuove eccezioni o temi di indagine. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice della corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Proporre argomenti nuovi equivale a chiedere alla Corte una valutazione che non le compete.
Il Trattamento Sanzionatorio e i Limiti del Sindacato di Legittimità
Il terzo motivo, che lamentava una pena eccessiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano adeguatamente motivato la loro decisione, applicando una pena di poco superiore al minimo edittale e giustificando l’aumento per la recidiva. La determinazione della pena è una valutazione di merito riservata al giudice che ha celebrato il processo, e la Cassazione può intervenire solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria, vizi non riscontrati nel caso di specie.
Motivi Generici ed Eccentrici
Infine, il quarto motivo è stato definito ‘generico’ ed ‘eccentrico’. Il ricorrente contestava vizi relativi a un’ipotesi di reato (la contravvenzione ex art. 697 c.p.) che non era oggetto della condanna impugnata. Un motivo di ricorso deve essere pertinente e specifico, altrimenti si risolve in una critica astratta e irrilevante ai fini della decisione, configurando un’ulteriore causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale di legittimità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di una strategia difensiva coerente lungo tutti i gradi di giudizio: le questioni vanno sollevate tempestivamente. Inoltre, conferma che la valutazione sulla misura della pena è un’area in cui l’autonomia del giudice di merito è molto ampia, e le censure in Cassazione sono ammesse solo entro strettissimi limiti. Infine, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e non astratto per superare il vaglio di ammissibilità.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi non discussi in Appello?
No, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al sequestro proprio perché sollevavano questioni non dedotte in sede di appello, confermando il principio che non si possono introdurre nuove tematiche nel giudizio di legittimità.
Quando un motivo di ricorso sulla pena viene considerato manifestamente infondato?
Secondo l’ordinanza, un motivo sulla pena è manifestamente infondato quando la Corte d’Appello ha fornito una motivazione completa e logica, basata sui criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.), per giustificare la misura della pena inflitta, anche se leggermente superiore al minimo.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33120 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRICASE il 15/05/1994
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, afferenti alla validità del sequestro e della relativa convalida, sono inammissibili in quanto propone questioni non dedotte in sede di appello;
rilevato che il terzo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto, attraverso l’evocazione dei presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., delle ragioni alla base del determinazione della pena individuata in misura appena superiore al minimo edittale, poi aumentata per la contestata recidiva, in ordine alla cui sussistenza fornisce completa motivazione;
rilevato che generico in quanto eccentrico risulta il quarto motivo con cui deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., non oggetto di contestazione nel presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.