Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici o nuovi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 44735/2023, offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi. Un ricorso inammissibile può derivare non solo da vizi formali, ma anche dalla presentazione di motivi di impugnazione generici o, ancora più gravemente, proposti per la prima volta in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un amministratore condannato per reati fiscali, il cui tentativo di ribaltare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali stabiliti dalla legge.
I Fatti del Caso: L’amministratore e i reati fiscali
Un imprenditore veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per i delitti di omessa dichiarazione e di occultamento o distruzione di scritture contabili, previsti dagli articoli 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000. La sua difesa si basava su due argomentazioni principali: in primo luogo, sosteneva di essere stato una mera “testa di legno”, un amministratore solo di facciata e non il responsabile effettivo della gestione societaria. In secondo luogo, contestava la sussistenza stessa del reato di occultamento delle scritture contabili.
I Motivi del Ricorso: una duplice contestazione
L’imprenditore, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di confermare la sua responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione, ribadendo la sua posizione di semplice prestanome.
2. Insussistenza del reato: Si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancanza degli elementi oggettivi del reato di occultamento delle scritture contabili.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti per ciascuno dei due motivi proposti.
La Genericità del Primo Motivo
Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la Corte ha definito il motivo come aspecifico e fattuale. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza muovere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva, infatti, adeguatamente spiegato perché l’imprenditore non poteva essere considerato una “testa di legno”, basandosi su testimonianze che ne confermavano il ruolo attivo di amministratore unico e legale rappresentante. La critica del ricorrente a una testimonianza chiave è stata liquidata come generica, poiché si limitava a definire il teste un “personaggio ambiguo” senza fornire elementi concreti.
La Novità del Secondo Motivo e il principio di tardività
Il secondo motivo ha subito una sorte ancora più netta. La Cassazione ha rilevato che la censura relativa all’insussistenza del reato di occultamento delle scritture contabili non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. Citando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 31650/2017), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione una violazione di legge che non sia stata specificamente contestata nel precedente grado di giudizio. Un motivo introdotto ex novo in questa sede è da considerarsi tardivo e, di conseguenza, irricevibile. È questo uno dei casi più classici che porta a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri del diritto processuale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: non basta dissentire dalla decisione del giudice, ma è necessario spiegare in modo preciso e puntuale perché quella decisione sarebbe errata in diritto o viziata nella motivazione. Ripetere le stesse difese già vagliate e respinte, senza confrontarsi criticamente con le ragioni del giudice d’appello, rende il motivo generico e quindi inammissibile. Il secondo pilastro è il divieto di motivi nuovi in Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono introdurre nuove questioni. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, sulla base delle doglianze già formulate in appello. Introdurre un nuovo tema in questa fase violerebbe la gradualità del processo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale della strategia difensiva fin dal primo grado e, soprattutto, nella stesura dell’atto di appello. Ogni potenziale violazione di legge o vizio di motivazione deve essere eccepito tempestivamente. L’omissione di un motivo in appello ne preclude la discussione in Cassazione, rendendo di fatto definitiva la statuizione su quel punto. Per gli avvocati, ciò significa che l’atto di appello deve essere onnicomprensivo e dettagliato. Per gli imputati, la conseguenza di un ricorso mal formulato è grave: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente dissentire, ma è necessario dimostrare il vizio logico o giuridico del ragionamento del giudice.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione, basandosi su un principio consolidato, ha stabilito che un motivo di ricorso che solleva una violazione di legge non menzionata nell’atto di appello è da considerarsi nuovo e, pertanto, tardivo e inammissibile. Il giudizio di Cassazione non può esaminare questioni non devolute al giudice d’appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44735 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TELGATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME– imputato dei delitti di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74 del 2000 – ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado e lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio motivazione in ordine all’errata valutazione del compendio probatorio posto ad oggetto del giudizio di conferma della responsabilità penale del reato di omessa dichiarazione annuale, mentre con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di occultamento di scritture contabili;
ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perchè basato su censure aspecifiche, fattuali e non scandite da critica argomentativa rispetto a quelle già proposte nel ricorso in appello. Invero, la Corte territoriale h adeguatamente motivato, analizzando il compendio probatorio, sia sul fatto che il ricorrente ricopriva il ruolo di amministratore unico e rappresentante legale e non di mera testa di legno (come si evince dalle testimonianze riportate nella motivazione), sia sull’ulteriore circostanza per cui che i rapporti commerciali intercorsi si sono svolti in Italia così comportando l’obbligo di presentazione della dichiarazione unica nel territorio italiano. Tale percorso argiomentativo è stato confutato con osservazioni prive della necessaria specificità (in particolare, la decisiva deposizione del teste COGNOME è stata contrastata unicamente con l’attribuzione della qualifica di “personaggio ambiguo” al predetto teste: cfr. pag. 3 del ricorso);
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilit:à debba pervenirsi quanto alla residua censura, che non compare nel riepilogo dei motivi di appello contenuti in sentenza (riepilogo rimasto privo di confutazione alcuna: cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
te COGNOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consigl COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente