Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Nuovi o Generici
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da criteri molto stringenti. Non tutte le doglianze possono essere esaminate dalla Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, focalizzandosi su due vizi capitali: la genericità dei motivi e la proposizione di censure nuove. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le regole del processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione. Il primo riguardava un presunto errore nell’applicazione della legge penale circa la valutazione degli indizi di colpevolezza, ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il secondo, invece, lamentava la mancanza di una spiegazione dettagliata nel calcolo della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione si basa su due pilastri fondamentali della procedura penale che limitano l’accesso al giudizio di legittimità, analizzati distintamente per ciascun motivo di ricorso.
Il Primo Motivo: la Genericità della Censura
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato e generico. Gli Ermellini hanno osservato che le argomentazioni presentate dalla difesa non erano altro che una mera riproduzione delle censure già sollevate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dai giudici di merito. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, evidenziando un errore di diritto ben preciso. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella decisione d’appello, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: l’Inammissibilità del “Motivo Nuovo”
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo, relativo alla determinazione della pena. La Suprema Corte ha rilevato che questa specifica contestazione non era mai stata sollevata nell’atto di appello. Si trattava, quindi, di un “motivo nuovo”, introdotto per la prima volta in sede di legittimità. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta espressamente di presentare in Cassazione questioni che non siano state dedotte nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Poiché il trattamento sanzionatorio non rientra in questa categoria, anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si radicano nella funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre temi di discussione nuovi rispetto a quelli dibattuti nei gradi precedenti. La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 2, n. 11951/2014), secondo cui un ricorso è inammissibile se omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. L’inammissibilità comporta, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio. Qualsiasi presunto errore del giudice, sia esso di fatto o di diritto, deve essere specificamente contestato nell’atto di appello. Tralasciare una censura in quella sede preclude la possibilità di sollevarla successivamente davanti alla Corte di Cassazione. Inoltre, l’ordinanza serve da monito contro la presentazione di ricorsi meramente ripetitivi o dilatori: un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, ossia si limitano a ripetere censure già respinte senza una critica specifica alla sentenza d’appello, oppure se vengono introdotti motivi nuovi, cioè questioni non sollevate nel precedente grado di giudizio.
Cosa si intende per “motivo generico” in un ricorso?
Per motivo generico si intende una doglianza che si risolve nella mera riproduzione di argomenti già vagliati e disattesi dai giudici di merito, senza assolvere alla funzione di una critica argomentata e specifica contro la decisione che si sta impugnando.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, non è possibile. Secondo la sentenza, un motivo non dedotto con l’atto di appello è considerato un “motivo nuovo” e, come tale, è inammissibile in Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43174 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 25 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione fra i reati ascritti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole dell’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla valutazione della prova desunta da indizi di colpevolezza mancanti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a risolversi nella mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello) omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), è anche caratterizzato da genericità;
– che il secondo motivo di ricorso, per mezzo del quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla mancanza dei singoli momenti esplicativi della sentenza con riguardo al calcolo seguito per la determinazione della pena, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l’atto di appello, con cui non era stato impugnato il profilo riguardante il trattamento sanzionatorio;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.