Ricorso inammissibile per motivi nuovi: la Cassazione fa chiarezza
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare sulla specificità dei motivi e sulla loro coerenza con quanto dibattuto nei precedenti gradi di giudizio. Quando un’impugnazione si fonda su argomentazioni inedite e generiche, il rischio di un ricorso inammissibile è quasi una certezza, con conseguenze economiche non trascurabili per il condannato. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, a seguito di un giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa.
In sede di appello, la difesa aveva concentrato i propri sforzi su due punti specifici: ottenere la corretta qualificazione del fatto come reato di lieve entità (obiettivo poi raggiunto) e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva confermato la ricostruzione dei fatti, evidenziando che l’imputato era stato sorpreso non solo a cedere hashish, ma anche a detenerne un quantitativo ulteriore, dal quale si potevano ricavare ben 318 dosi medie singole, un dato tutt’altro che minimale.
Il ricorso per Cassazione e i motivi di inammissibilità
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente cambiava strategia, sollevando una questione completamente nuova: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Suprema Corte ha immediatamente rilevato due difetti capitali nel ricorso, che ne hanno determinato l’inammissibilità:
1. Novità dei motivi: Le censure proposte non erano mai state sollevate nei motivi di appello. La giurisprudenza è costante nel ritenere che non si possano introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state oggetto del precedente grado di giudizio.
2. Genericità e aspecificità: Il ricorso si limitava a chiedere il proscioglimento senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non venivano indicati elementi concreti o fattuali su cui basare tale richiesta, risultando in una critica astratta e del tutto priva di fondamento rispetto alle risultanze processuali.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse descritto in modo puntuale e logico i fatti che portavano alla condanna. L’imputato, colto in flagranza di spaccio, non poteva semplicemente chiedere un proscioglimento ex novo in sede di legittimità senza smontare, pezzo per pezzo, la costruzione accusatoria confermata nei primi due gradi di giudizio. L’appello non aveva contestato i fatti, ma solo la qualificazione giuridica e le attenuanti.
Di fronte a un ricorso che non solo introduceva un tema nuovo, ma lo faceva in modo vago e non pertinente, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. Inoltre, ha ravvisato una “colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità”, un profilo che giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione deve essere un atto tecnico, specifico e coerente. Non è un’occasione per tentare strategie difensive dell’ultimo minuto o per sollevare questioni generiche. Ogni grado di giudizio ha le sue regole e i suoi limiti, e ignorarli non solo è infruttuoso, ma può anche comportare costi aggiuntivi.
È possibile presentare motivi di ricorso in Cassazione che non sono stati discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché esponeva censure non dedotte con i motivi di appello. Introdurre argomenti completamente nuovi in sede di legittimità è una strategia processualmente non corretta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo è generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indica elementi concreti a suo sostegno. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il proscioglimento senza fornire alcun elemento di fatto o di diritto per fondare tale richiesta, portando la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro, a causa della colpa riscontrata nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 28/04/1974
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/fi l
Rilevato che COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e di 3.0 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazi con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone censure deducibili e non dedotte con i motivi di appello nonché del tutto prive di specificità, posto che: a) la sentenza impugnata, adita con motiv gravame concernenti esclusivamente la qualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, poi riconosciuta, e la concessione delle attenuanti generiche, rappresen comunque in modo puntuale che l’imputato è stato colto mentre cedeva hashish ad una persona e ne deteneva altra, per un quantitativo tra l’altro non minimale, essendo da esso ricavabili dosi medie singole; b) il ricorso non si confronta con quanto evidenziato nella sente impugnata, né indica in alcun modo elementi concreti su cui fondare la pronuncia d proscioglimento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.