Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Rigettati
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il caso nel dettaglio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare i requisiti di ammissibilità di un ricorso, evidenziando come la presentazione di motivi nuovi o generici conduca inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole e a sanzioni economiche per il ricorrente.
Il Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto, confermata sia in primo grado che in appello. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Bologna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la presunta erronea determinazione della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: L’inammissibilità del “Motivo Inedito”
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per reati di particolare tenuità. La Corte ha rilevato un vizio procedurale fatale: questa doglianza non era mai stata presentata nei motivi d’appello. Si trattava, quindi, di un “motivo inedito”.
La legge processuale (artt. 606 e 609 c.p.p.) stabilisce chiaramente che non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che implicano valutazioni di merito, come la tenuità del fatto, le quali richiedono un’analisi discrezionale del giudice. Tali questioni devono essere devolute al giudice d’appello. Introdurle ex novo in sede di legittimità è una pratica non consentita che porta all’inammissibilità del motivo.
Il Secondo Motivo: La Genericità delle “Doglianze in Fatto”
La seconda censura riguardava la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo inammissibile. Le argomentazioni presentate sono state qualificate come “mere doglianze in fatto”, ovvero critiche generiche che si limitavano a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare le prove o le decisioni discrezionali del giudice (come la commisurazione della pena), a meno che non emerga un vizio logico palese nella motivazione. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per la pena inflitta, rendendo le critiche del ricorrente non specifiche e, di conseguenza, inammissibili.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti d’Appello riesaminano i fatti e le prove; la Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Presentare un ricorso inammissibile significa non comprendere o non rispettare questa distinzione fondamentale. I motivi proposti dall’imputato, essendo uno nuovo e l’altro generico e fattuale, esulavano completamente dall’ambito del giudizio di legittimità, rendendo la declaratoria di inammissibilità l’unica conclusione possibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente corretta sin dai primi gradi di giudizio. I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto, evitando di sollevare questioni nuove o di riproporre in modo generico argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano validi per un esame da parte della Corte di Cassazione: il primo era un ‘motivo inedito’, sollevato per la prima volta in quella sede, mentre il secondo era generico e si limitava a criticare la valutazione dei fatti già compiuta dalla Corte d’Appello.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha specificato che le questioni che implicano una valutazione discrezionale del giudice nel merito, come l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità se non sono state preventivamente sottoposte al giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11107/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quanto statuito nella sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inedito, posto che non risulta, dalla sintesi (non contestata) dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (la Corte di Appello, in particolare, ha indicato gli elementi in base ai quali la pena irrogata dal giudice di prime cure potesse ritenersi legittima);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere relatore