Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Contano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito alcuni principi fondamentali del processo penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna. La decisione offre spunti cruciali sull’importanza di formulare correttamente i motivi di appello e sulla specificità richiesta per le censure in sede di legittimità. Questo caso, riguardante una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, diventa un esempio emblematico di come errori procedurali possano precludere l’esame nel merito delle proprie ragioni.
Il Caso in Analisi: Dall’Oltraggio alla Cassazione
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 341 bis del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole di aver offeso l’onore e il prestigio di pubblici ufficiali, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare la decisione.
Le Ragioni che Rendono un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato dettagliatamente i tre motivi, rigettandoli tutti e qualificando l’intero ricorso come inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Il Motivo Nuovo: Un Errore Procedurale Fatale
Il primo motivo sollevato dalla difesa riguardava la presunta assenza di un elemento costitutivo del reato: la pluralità di persone presenti al momento del fatto. La Corte ha immediatamente rilevato come tale questione non fosse mai stata sollevata nel giudizio di appello. Secondo un principio consolidato, non è possibile introdurre per la prima volta in sede di Cassazione motivi che implichino accertamenti sui fatti, poiché il giudizio di legittimità è limitato alla sola violazione di legge.
La Genericità del Motivo sulla Recidiva
Con il secondo motivo, la difesa contestava la mancata disapplicazione della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo inammissibile, ma per una ragione diversa: la mancanza di specificità. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una motivazione chiara e logica per l’applicazione della recidiva, facendo riferimento alle modalità del fatto, alla personalità negativa dell’imputato e ai suoi numerosi precedenti penali. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva correttamente interpretato il nuovo reato come un sintomo della persistente pericolosità sociale del ricorrente. Di fronte a una motivazione così strutturata, un motivo di ricorso generico non è sufficiente per ottenere una revisione.
La Risposta Implicita sulle Attenuanti Generiche
Il terzo e ultimo motivo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, richiesta durante la discussione orale in appello. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Sebbene la Corte d’Appello non avesse risposto esplicitamente alla richiesta, lo aveva fatto implicitamente. Affermando che «la pena finale è comunque contenuta ed immeritevole di censura», il giudice di secondo grado ha di fatto comunicato che la sanzione era già adeguata alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato, e che quindi non vi era spazio per ulteriori riduzioni.
Analisi della Decisione della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione evidenziano il rigore procedurale che governa il giudizio di legittimità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è una formalità, ma la conseguenza diretta del mancato rispetto delle regole processuali. La Corte ribadisce che il ricorso non può essere utilizzato per rimediare a omissioni o strategie difensive errate nei gradi di merito. Ogni motivo deve essere stato precedentemente sollevato, deve essere specifico e non può limitarsi a una generica contestazione delle valutazioni del giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea la necessità per la difesa di articolare tutte le censure e le eccezioni già nel giudizio di appello, costruendo una strategia completa sin dai primi gradi di giudizio. In secondo luogo, dimostra che i motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati con estrema precisione, attaccando specifiche violazioni di legge e vizi logici della motivazione, piuttosto che contestare genericamente l’esito del processo. Infine, il caso conferma che anche una motivazione implicita, se chiara e logicamente desumibile dal contesto della sentenza, può essere considerata sufficiente a rigettare una richiesta difensiva.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che un motivo non dedotto in appello non può essere proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, specialmente se implica accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.
Come deve essere motivata la richiesta di non applicare la recidiva in un ricorso?
Il ricorso deve essere specifico e non generico. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la sentenza d’appello aveva già adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva basandosi sulla personalità negativa dell’imputato e sui suoi numerosi precedenti specifici.
Una corte può rigettare la richiesta di attenuanti generiche in modo implicito?
Sì. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse implicitamente rigettato la richiesta affermando che la pena era “contenuta ed immeritevole di censura”, indicando così che non necessitava di ulteriori riduzioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 341 bis cod. pen., è inammissibile;
considerato che il primo motivo, con cui si deduce il difetto di un elemento costitutivo del reato, ossia della pluralità di persone presenti al momento della pronuncia delle frasi offensive, rivolte ai pubblici ufficiali, non è stato dedotto appello, così che non può essere proposto con il ricorso per cassazione, implicando accertamenti in fatto preclusi a questa Corte;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa disapplicazione della recidiva, è privo di specificità, in quanto la sentenza impugnata dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell’applicazione della circostanza de qua (cfr. pagina 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale, nel fare riferimento alle modalità del fatto e alla negativ personalità dell’imputato, gravato da moltissimi precedenti, anche specifici e connotati dalla violenza alla persona, ha di fatto anche ritenuto che il nuovo reato fosse sintomo di accentuata pericolosità del ricorrente;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata risposta della Corte territoriale alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, effettuata in sede di discussione orale, è manifestamente infondato, atteso che dalla lettura della sentenza si evince che la menzionata Corte ha disatteso la richiesta laddove ha osservato che «la pena finale è comunque contenuta ed immeritevole di censura», in tal modo affermando implicitamente che non potevano concedersi le attenuanti generiche, essendo già la pena adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato e non necessitante, quindi, di riduzioni;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024