Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; vista la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 d.l. 137/2020 del successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini 1’8 ottobre 2013 con cui gli imputati erano stati condannati alle rispettive pene di giustizia per due furti aggravati (uno dei quali comprensivo di più episodi in continuazione) di tagliandi di giochi d’alea e (il solo NOME NOME) per la ricettazione di 65 marche da bollo adesive in bianco. Con la sentenza di appello veniva dichiarata estinta per mancanza della condizione di procedibilità uno dei furti descritti nell’imputazione di cui al capo b) (quello commesso ai danni della tabaccheria di NOME COGNOME) e veniva conseguentemente rideterminata la pena per NOME
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NOME in otto mesi di reclusione e € 240,00 di multa e per NOME COGNOME in sette mesi e dieci giorni di reclusione e € 200,00 di multa.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione.
NOME COGNOME formula i seguenti motivi di ricorso che vanno così sintetizzati:
violazione e falsa applicazione di norme penali nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606 lett. b, c ed e, c.p.p.) relazione alla sussistenza dei riscontri circa la colpevolezza dell’imputato ed il suo concorso nei reati (primo e secondo motivo);
violazione e falsa applicazione di norme penali nonché difetto di motivazione (art. 606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione alle circostanze aggravanti contestate al capo A (terzo motivo);
inosservanza ed erronea applicazione di norme penali nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c ed e c.p.p.) in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di ricettazion (quarto motivo);
violazione e falsa applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’incapacità di intendere e di volere dell’imputato in misura totale (quinto motivo) o parziale (sesto motivo);
violazione e falsa applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla lieve entità, alla quantificazione della pena ed alla relati motivazione (settimo motivo);
non doversi procedere per intervenuta prescrizione a seguito della concessione delle attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (ottavo motivo).
NOME COGNOME ha formulato i seguenti due motivi:
vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti;
inosservanza di norma penale (art.344 bis c.p.p. ai sensi dell’art.606 lett. b, c.p.p.) per il rigetto della richiesta di declaratoria di improcedibilità del giudizi appello giacché la menzionata disposizione, pur avendo natura processuale, ha riflessi di natura sostanziale riguardanti il riconoscimento della responsabilità (C. Cost., sent. 278/2020).
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha inviato una memoria chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati, che verranno di seguito affrontati nell’ordine sopra proposto.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, si osserva quanto segue.
2.1 II primo ed il secondo motivo non sono consentiti in quanto vengono formulati in questa sede per la prima volta.
In relazione all’affermazione di responsabilità la difesa dell’imputato in grado di appello si era soffermato, nei primi due motivi, sul tema della ludopatia che asseritamente affliggeva l’imputato all’epoca del fatto e sul riflesso sul piano gnoseologico e deliberativo. I primi due motivi del ricorso per Cassazione deducono invece profili attinenti alla mancanza di prova della commissione dei fatti da parte dell’imputato, allo standard dell’oltre il ragionevole dubbio nonché alle assente carenze motivazionali in ordine agli elementi costitutivi del concorso dell’imputato nel reato eventualmente commesso dal correo.
Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e g del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
Nel caso concreto, non trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio né di questioni che non potessero essere dedotte avanti alla Corte d’appello, la formulazione del primo e del secondo motivo in questa sede per la prima volta non è consentita.
2.2 Quanto al terzo motivo, si prende atto che la motivazione, in relazione al punto evocato (sussistenza delle circostanze aggravanti del furto) si limita ad indicare le pagine (14 e 15) della decisione di primo grado in cui la questione era stata affrontata ed aveva trovato adeguata soluzione. La stringata risposta per relationem al motivo di appello trova, tuttavia, giustificazione nella assoluta genericità con cui il motivo stesso era stato formulato. Infatti, nell’atto di appel le contestate aggravanti erano state ‘impugnate’ (pg.6) ‘per i motivi detti e per quelli che meglio saranno argomentati in sede di gravame nel rispetto
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dell’oralità’. Si tratta di una formulazione del tutto generica in primo luogo perché non enuncia minimamente le contestazioni (che, contrariamente a quanto si afferma nell’atto di appello, non erano state trattate in precedenza) ma anche perché non si confronta minimamente con le ragioni che il primo giudice aveva doviziosamente posto a fondamento della propria decisone tanto in relazione al mezzo fraudolento (desumibile dalle modalità della condotta, ripresa dalla telecamera a circuito interno dell’esercizio pubblico oggetto del furto) che all’esposizione alla pubblica fede (non esclusa, si legge in motivazione -pg.15dalla presenza della videoregistrazione e dalla presenza dell’addetta all’esercizio che non era in grado di esercitare una sorveglianza continua). Non essendosi confrontato minimamente con la motivazione formulata dal primo giudice, il motivo d’appello risultava aspecifico, con conseguente inammissibilità del motivo stesso fin dal grado precedente.
Alla luce di quanto detto, bisogna concludere, in linea con i principi in materia sanciti da questa Corte, che la stringatezza della motivazione d’appello (o addirittura la sua assenza) non infici la decisione impugnata in quanto il motivo era ab origine inammissibile. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).
2.3 Anche il quarto motivo risulta formulato per la prima volta in questa sede e quindi non consentito per aver violato la catena devolutiva, come i primi due.
Infatti, seppure il motivo E dell’atto di appello, concernente il capo C di imputazione, contestasse l’errata valutazione del fatto, la prospettiva della doglianza era tutt’affatto differente rispetto a quella odiernamente avanzata.
In appello si contestava l’elemento oggettivo del reato, sostenendo l’insussistenza del profitto di ricettazione, per il valore nullo delle ‘march rinvenute presso l’abitazione dell’imputato, tali da poter essere considerate dei semplici adesivi. Abbandonata tale questione, che aveva trovato adeguata risposta nella sentenza d’appello, innanzi a questa Corte si contesta l’elemento soggettivo del reato, negando la sussistenza di un qualche indizio da cui desumere che l’RAGIONE_SOCIALE avesse consapevolezza della origine illecita dei beni e chiedendo quindi la riqualificazione del fatto ex art.712 c.p. nel reato di incauto acquisto.
Anche in questo caso pertanto si verte nel già riscontrato difetto di continuità della deduzione difensiva, con formulazione di un motivo non consentito per violazione del precetto dell’art. 606, comma 3, c.p.p..
2.4 Il quinto ed il sesto motivo di ricorso costituiscono la pedissequa riproposizione dell’argomento della asserita incapacità parziale o totale dell’imputato di intendere e di volere a causa della ludopatia di cui era affetto all’epoca dei fatti oggetto del processo. Sennonché, tali tematiche hanno trovato risposta da parte del Tribunale prima (pg.10-13) e della Corte territoriale poi (pg.4) che con doppia conforme sul punto hanno adeguatamente confutato la tesi difensiva che rappresentava l’imputato in balia delle proprie pulsioni ludiche. Di particolare valore, in tale ambito, appaiono le valutazioni del primo giudice (in part. pg .12 e 13) che rigettano l’idea di una ineludibile pressione psichica al prelievo dei tagliandi “gratta e vinci”, come dimostrato dalla circostanza, evidenziata nel corso dell’interrogatorio da parte dello stesso imputato, che le sottrazioni dei titoli di gioco fossero avvenute solo in due o tre occasioni, pur essendo egli un frequentatore del pubblico esercizio, ove si era già in precedenza recato solo per prendere un caffè, dimostrando così di saper resistere al preteso “stato d’ansia acuta e di forte eccitazione, insorte alla visione dello stimolo ‘gratta e vinci -secondo quanto affermato in linea difensiva dal consulente di parte.
Due sono quindi le ragioni di inammissibilità dei motivi.
Innanzitutto, essi riformulano argomentazioni che non si pongono nella prospettiva della critica di legittimità poiché, pur lamentando il vizio d motivazione, non indicano quale sarebbe in concreto l’errore motivazionale commesso, limitandosi a contestare il giudizio formulato sul risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado, dimenticando tuttavia che non sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo e che sono dunque inammissibili tutte le doglianze che si limitino ad “attaccare” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibili dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
In secondo luogo, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, essi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno d ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 528011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
2.5 Gli ultimi due motivi possono essere trattati unitamente, afferendo al trattamento sanzionatorio ed alla applicazione e comparazione delle circostanze e delle relative conseguenze sul piano della prescrizione. Entrambi sono reiterativi, e quindi non specifici, oltre che manifestamente infondati.
Il primo lamenta il difetto di motivazione in ordine agli aspetti trattamentali senza tuttavia considerare la radicale genericità della formulazione del tema in appello, tale da escludere che il giudice si potesse confrontare con una seria critica argomentata alla decisione del giudice di primo grado, quanto piuttosto ad una frase priva di efficacia esplicativa (la pena, seppur quantificata nel minimo edittale appare eccessiva rispetto lo stato e le condizioni del fatto’).
In ogni caso, il giudice d’appello, esclusa motivatamente ed adeguatamente l’applicabilità della clausola di esclusione della punibilità della particolare tenui del fatto (art.131 bis c.p.), non era gravato da un particolare onere motivazionale, certamente soddisfatto dal riferimento (pg.5) alla risalenza dei fatti accertati ed alla necessità di adeguarne il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore penale. Infatti, solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 – dep. 2013, Monterosso, Rv. 25515301). Nel caso concreto, l’irrogazione di una pena molto modesta e prossima al minimo edittale consente di ritenere soddisfatta, con gli argomenti sopra indicati, l’obbligo motivazionale.
Quanto all’ulteriore tema (estinzione per intervenuta prescrizione del reato di furto aggravato a seguito della equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le riconosciute aggravanti), è necessario preliminarmente osservare che la deduzione della difesa di COGNOME è espressamente circoscritta al “reato, a lui ascritto, di furto aggravato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., 625 c.p., nn. 2 e
a
estinto per prescrizione” (pg.18) e non si estende pertanto all’eventuale prescrizione del reato di ricettazione, pure ascritto all’RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, il motivo è manifestamente infondato. Infatti, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, l’art.157 cod. pen. esclude la rilevanza, rispettivamente al secondo ed al terzo comma, delle circostanze attenuanti nonché delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen. in materia di concorso delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Pertanto, esclusa ogni rilevanza al risultato del bilanciamento, nel caso specifico vanno prese in considerazione, per il calcolo della prescrizione, solamente le circostanze aggravanti ad effetto speciale contestate in relazione al furto, come previsto dal secondo comma dell’art.157 cod. pen..
Anche il ricorso di NOME COGNOME è destinato all’inammissibilità, fondandosi su motivi non consentiti o manifestamente infondati.
Non consentito è il primo motivo, che contesta il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza, ignorando che anche tale aspetto del giudizio sul trattamento sanzionatorio è riservato, come tutti gli altri temi attinenti alla pena, al giudice di merito il cui giudizio, per giurisprudenz risalente e consolidata cui questo Collegio intende attenersi, è insindacabile laddove sia espresso in una motivazione che, come nel caso di specie, sia libera da contraddizioni o manifeste illogicità. Nel caso specifico, con un giudizio globale, che menziona anche i numerosi precedenti e l’insussistenza di elementi ulteriormente valorizzabili (e nemmeno indicati, per vero, dall’appellante), la Corte ha adeguatamente ritenuto (pg.5) di poter confermare la decisione del giudice di primo grado sul punto.
Infine, in relazione alla applicazione della disciplina dell’improcedibilità a fat commessi in epoca antecedente al 1° gennaio 2020, è sufficiente richiamare l’orientamento costante di questa Corte secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 334 bis cod. proc. pen., introdott dall’ari. 2, comma 2, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui limita l’applicazione della causa di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, in quanto detta disposizione ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporale applicativa
(Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 – 01; Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043- 02).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.