Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Nuovi o Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il concetto di ricorso inammissibile, una sanzione processuale che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il caso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire i motivi che possono portare a questa declaratoria, analizzando un caso di spendita di monete false e truffa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in primo e secondo grado, per i reati di introduzione nello Stato e spendita di monete falsificate e per truffa. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi di diritto e di procedura.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorrente
Il ricorrente basava la sua difesa su sei distinti motivi, che spaziavano da presunti vizi procedurali a contestazioni sulla valutazione delle prove e sull’entità della pena. Tra questi, spiccavano:
1. La violazione di norme processuali per omessa notifica dell’udienza preliminare.
2. La mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva sulla falsità delle banconote.
3. La mancata applicazione di circostanze attenuanti e di cause di non punibilità.
4. L’eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
Nonostante la pluralità dei motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione non è entrata nel merito delle singole questioni, ma si è fermata a un livello precedente, quello dell’ammissibilità. La Corte ha rilevato che i motivi presentati ricadevano in due categorie principali, entrambe ostative a un esame di merito: i motivi “inediti” e quelli “meramente apparenti” o generici.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha meticolosamente smontato ciascun motivo di ricorso, spiegando le ragioni della sua inammissibilità.
In primo luogo, il motivo relativo alla presunta omessa notifica è stato giudicato manifestamente infondato, poiché i documenti processuali dimostravano che la notifica era stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia tramite PEC. Inoltre, e questo è il punto cruciale, la questione non era mai stata sollevata in appello, configurandosi quindi come un “motivo inedito”, che non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
Analogamente, anche i motivi riguardanti la prova decisiva, l’eccessività della pena e la mancata sospensione condizionale sono stati considerati inammissibili perché inediti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Le questioni devono essere state devolute e discusse nel giudizio di appello per poter essere esaminate dalla Suprema Corte.
Per quanto riguarda gli altri motivi, relativi alle attenuanti e alla particolare tenuità del fatto, la Corte li ha definiti inammissibili perché si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Un motivo di ricorso, per essere specifico, deve confrontarsi con la decisione che contesta, non ignorarla. In assenza di questa critica, il motivo è considerato solo “apparente” e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Insegna che la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado di giudizio, sollevando tutte le eccezioni e le questioni rilevanti nei tempi e nei modi corretti. Attendere il giudizio di Cassazione per introdurre nuovi argomenti è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, l’atto di appello e il successivo ricorso devono essere redatti con la massima specificità, non limitandosi a ripetere doglianze generiche, ma sviluppando una critica puntuale e motivata contro le specifiche ragioni addotte dal giudice nella sentenza che si intende impugnare. Pena, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità che chiude definitivamente le porte del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si fonda su motivi “inediti”, cioè non proposti nel giudizio d’appello, oppure quando i motivi sono una “pedissequa reiterazione” di argomenti già respinti, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione un vizio di notifica?
Generalmente no. L’ordinanza chiarisce che una tale eccezione, se non sollevata in appello, è considerata un motivo inedito e quindi inammissibile in sede di legittimità. In questo caso, inoltre, il vizio era anche manifestamente infondato perché la notifica era avvenuta regolarmente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente apparente”?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presente, non assolve alla sua funzione di critica argomentata contro la decisione impugnata. Si limita a riproporre le stesse questioni già decise, risultando generico e non specifico, e per questo viene considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30861 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appel di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorren è stato ritenuto responsabile dei delitti di spendita e introduzione nello senza concerto, di monete falsificate e di truffa;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunz violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), per omessa notifica della fissazione dell’udienza preliminare, oltre a non e consentito in sede di legittimità perché inedito in quanto non sollevato in app è altresì manifestamente infondato in quanto dall’esame degli atti processu consentito in questa sede attesa la natura della censura formulata, emerge l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è stato notificato al difen fiducia, AVV_NOTAIO, a mezzo pec il 10 gennaio 2019;
considerato che parimenti inammissibili, a norma dell’art. 606, comma 3, co proc. pen., sono sia il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente cen mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla falsità d banconote consegnate alla persona offesa, sia il quarto motivo di ricorso, c quale lamenta la violazione della legge in ordine all’eccessività del tratta sanzionatorio, sia, infine, il sesto motivo, con cui denunzia l’inosservanza legge penale per mancata concessione della sospensione condizionale della pena Anche tali censure risultano, infatti, come si evince dall’esposizione dei mot impugnazione riportati nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), e n specificatamente contestati, del tutto inediti e quindi, inammissibili, a nor quanto disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen;
considerato che il terzo ed il quinto motivo di ricorso, con cui il rico censura la violazione della legge, rispettivamente, per mancata applicazi della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuit fatto sono anch’essi inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disa dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere letipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consi9jiere estensbre
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Il Presidente