Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Fallisce
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, la corretta formulazione di un ricorso è fondamentale per la sua riuscita. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20865/2024) offre un chiaro esempio di come errori strategici e formali possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito delle questioni sollevate. Questo caso ci permette di analizzare i requisiti di specificità e novità che ogni motivo di ricorso deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di primo grado per i reati di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ha assolto l’imputato dal reato di resistenza, ma ha confermato la condanna per il furto aggravato, rideterminando la pena. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la contestazione dell’aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n. 2, c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, esaminando e respingendo ogni singolo motivo sulla base di precisi principi procedurali. La decisione evidenzia l’importanza di non confondere i diversi gradi di giudizio e di strutturare l’impugnazione come una critica puntuale e argomentata alla sentenza che si contesta, non come una semplice riproposizione di doglianze.
Motivo 1: La Novità della Questione
Il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile perché la questione non era mai stata sollevata nei motivi di appello. La Corte ha sottolineato che non è possibile introdurre in sede di legittimità argomenti nuovi. Anche una generica richiesta di riesame della pena, avanzata in appello, non è sufficiente a considerare introdotta una richiesta specifica come quella ex art. 131-bis c.p., che deve essere formulata esplicitamente.
Motivo 2: La Ripetitività e Genericità delle Argomentazioni
Il secondo motivo, riguardante l’aggravante del furto, è stato anch’esso dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse censure, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sussistenza dell’aggravante, basandosi sulle prove del danneggiamento delle parti del veicolo.
Motivo 3: La Valutazione Discrezionale delle Attenuanti
Infine, anche il terzo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, dimostrando un percorso logico coerente e privo di vizi evidenti. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata adeguata sotto questo profilo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il principio devolutivo dell’appello, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni specificamente sollevate con l’atto di impugnazione. Introdurre motivi nuovi in Cassazione viola questo principio. In secondo luogo, il requisito della specificità dei motivi di ricorso: l’impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo che ignora le ragioni del giudice. La mera riproposizione di argomenti già disattesi rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile. Infine, viene riaffermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici manifesti, non per una diversa valutazione del peso degli elementi considerati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che ogni motivo sia stato precedentemente sollevato nei gradi di merito e che sia formulato come una critica puntuale, specifica e non meramente ripetitiva della decisione che si intende contestare. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sottolinea le conseguenze negative di un’impugnazione proposta senza rispettare questi fondamentali requisiti procedurali.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità se non ha costituito oggetto dei motivi di appello. Una censura generica presentata nel precedente grado di giudizio non è sufficiente a introdurre una questione specifica per la prima volta in Cassazione.
Un ricorso in Cassazione può limitarsi a ripetere gli stessi argomenti dell’appello?
No, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che si risolve nella ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e disatteso in appello. Il ricorso deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata e non può essere una semplice riproposizione delle medesime doglianze.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalle parti?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, a condizione che la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo – che aveva condannato COGNOME NOME per i reati di furto pluriaggravato (capo a) e di resistenza a pubblico ufficiale (cap , assolvendo l’imputato dal reato ascritto al capo b), rideterminando la pena confermando nel resto;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la manca applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – non è deducibile in s legittimità, avendo a oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi d appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con l proposizione del ricorso in cassazione;
che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente contesta l’applicazi dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. – è inammissibile perché fondat motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il giud di secondo grado ha sottolineato che l’esercizio della violenza sul bene risulta pienamente provato dai rilievi effettuati nell’immediatezza dei fatti dagli agenti di po giudiziaria, che avevano riscontrato il danneggiamento delle plastiche “sotto-sterzo” dei componenti elettrici (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo – con cui il ricorrente contesta il mancato riconoscimen delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in quanto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede d legittimità, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessio delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rif a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente