Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici o Nuovi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rispetto di rigide regole procedurali. Un ricorso inammissibile è l’esito che si ottiene quando queste regole non vengono seguite, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di due errori comuni che portano a questa conclusione: la presentazione di motivi troppo generici e l’introduzione di questioni mai sollevate prima. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di una precedente decisione, aveva rideterminato la pena per un imputato accusato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624, 625 c.p.) e violazione di sigilli (artt. 110, 349 c.p.). I fatti contestati erano stati commessi a Firenze nell’arco di alcuni mesi del 2016. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
L’Appello in Cassazione e il ricorso inammissibile
Il ricorso si basava su due specifici motivi volti a contestare la sentenza di secondo grado.
Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione riguardo alla responsabilità penale per il delitto di furto. La difesa sosteneva che le argomentazioni della Corte di Appello fossero carenti.
Il secondo motivo, invece, lamentava la violazione di legge e un vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati entrambi inammissibili, seppur per ragioni diverse. Questa decisione ha impedito un esame nel merito delle questioni sollevate e ha confermato, di fatto, la condanna.
Il Primo Motivo: L’Aspecificità della Doglianza
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile a causa della sua “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. Le argomentazioni presentate dalla difesa sono state giudicate del tutto astratte e prive di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non basta affermare genericamente che una motivazione è viziata; è necessario indicare in modo preciso e specifico quali parti della sentenza sono illogiche o contraddittorie e perché, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello.
Il Secondo Motivo: La Novità della Questione
Anche il secondo motivo è stato respinto, ma per una ragione procedurale diversa. La questione relativa alla recidiva è stata considerata “inedita”. Ciò significa che non era mai stata sollevata nell’atto di appello originario. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Non si possono introdurre per la prima volta questioni che implicano una valutazione dei fatti e che dovevano essere discusse nei gradi precedenti. La legge (artt. 606 e 609 c.p.p.) vieta espressamente questa pratica.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. Primo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di articolare critiche mirate e pertinenti alla decisione impugnata, non censure generiche. Secondo, il divieto di introdurre nel giudizio di legittimità questioni di merito non devolute in appello. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici di merito sulle questioni che sono state loro sottoposte. La violazione di queste regole processuali conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque si approcci al sistema delle impugnazioni penali. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere redatto con la massima cura e precisione. I motivi devono essere specifici, concreti e devono affrontare direttamente le argomentazioni della sentenza che si intende criticare. Inoltre, è cruciale definire la strategia difensiva sin dal primo grado di giudizio, poiché le questioni di merito non sollevate in appello non potranno essere recuperate davanti alla Corte di Cassazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato troppo generico e astratto?
Un motivo è considerato generico e astratto quando le argomentazioni sono sviluppate senza un concreto riferimento alla motivazione della sentenza che si sta impugnando. In pratica, non è sufficiente lamentare un vizio in generale, ma bisogna indicare specificamente quali passaggi della decisione sono errati e perché, creando un confronto diretto con il ragionamento del giudice.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘inedito’ e perché non è ammesso in Cassazione?
Un motivo è ‘inedito’ quando solleva una questione che non è stata presentata nei precedenti gradi di giudizio (in questo caso, nell’atto di appello). Per le questioni che coinvolgono una valutazione del merito, la legge vieta di presentarle per la prima volta in Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in Euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14214 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE 01HWU8V ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 2, e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e di cui agli artt. 110 e 349, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta (fatti commessi in Firenze dal 1 gennaio 2016 sino al 23 marzo 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato per il delitto di furto, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4, punto 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall’atto di appello presente in atti né dall’incontestata sintesi dei relativi motivi, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente