Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14194 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Adria il 2 novembre 2015);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando quattromotivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che eccepisce la violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. p ed il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che correttamente i giudici merito hanno ritenuto intempestiva l’istanza di rinvio dell’udienza del 10 ottobre 201 presentata dal difensore degli imputati soltanto alle ore 23:31 di sabato 6 ottobre 201 ancorché fissata la stessa fin dal 5 luglio 2018, e ingiustificato il concomitante impe professionale addotto a sostegno perché noto al difensore fin dal 7 febbraio 2018 (vedasi pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione da travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per il reato contestato, è affi doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa ri al di fuori dell’allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenz (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell’argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata;
che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all’applicazione de circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che ineccepibile ne è stato il riconoscimento in presenza della prova dell manomissione di due delle tre placche antitaccheggio apposte sui beni oggetto di sottrazione, irrilevante essendo il fatto una di esse non fosse stata rimossa (vedasi pagina 5 della sentenza impugnata);
che l’ulteriore censura relativa all’applicazione della circostanza aggravante di c all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. non è consentita in questa sede in quanto inedita, post che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con i gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
che il quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego del circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è generico e manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, nell’escludere che ne ricorressero i presupposti, si è attenu criteri interpretativi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 19/01/2017, Rv. 26924), in particolare quello del danno di lieve entità alla luce del consiste valore della merce sottratta (poco meno di 250 euro) (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata);
che l’ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 cod. pen., prospetta, peraltro in maniera assolutamente generica, questione non consentita nel
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giudizio di legittimità, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la maniera di attenuanti innominate esprime un giudizio in fatto, non sindacabile in Ca ove sorretto da adeguata motivazione, che può dirsi tale quando il giudice di merito a riferimento, tra gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisi all’assenza di elementi positivamente valutabili, come nel caso di specie (cfr. p sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente