Ricorso Inammissibile: La Guida Completa dalla Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere ragione: è fondamentale rispettare rigide regole procedurali. Un ricorso inammissibile è l’esito che si verifica quando queste regole non vengono seguite, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un esempio perfetto di come la genericità dei motivi e l’introduzione di nuove questioni possano portare a questa conclusione. Analizziamo insieme la decisione per capire gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. Con il primo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si trattasse del meno grave reato di incauto acquisto e non di ricettazione. Con il secondo, lamentava il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti, come quella del danno di speciale tenuità e le attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che nessuno dei due motivi presentati possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri procedurali distinti, uno per ciascun motivo di ricorso. Comprendere queste motivazioni è essenziale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
Motivo n. 1: La Genericità e la Mancanza di Specificità
Il primo motivo, relativo alla differenza tra ricettazione e incauto acquisto, è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, non può essere una semplice ripetizione. Deve, invece, contenere una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando i vizi logici o giuridici in cui il giudice precedente sarebbe incorso. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione appellata e i motivi del ricorso rende quest’ultimo, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., inammissibile.
Motivo n. 2: L’Interruzione della Catena Devolutiva
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione ancora più netta: le questioni sollevate (il mancato riconoscimento delle attenuanti) non erano mai state presentate come motivo di appello. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non si possano introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove. Questo principio, noto come “rispetto della catena devolutiva”, serve a garantire che la Cassazione non annulli una decisione per un punto che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In pratica, la Corte Suprema può giudicare solo su ciò che è già stato discusso e deciso nei gradi precedenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per la redazione di un ricorso in Cassazione. Primo, ogni motivo deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, non può essere una mera riproposizione di tesi già respinte. Secondo, l’ambito del giudizio di legittimità è definito dai motivi di appello: non è possibile “risparmiare” argomenti per poi giocarli per la prima volta davanti alla Suprema Corte. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e all’ammenda. Pertanto, un’attenta strategia processuale sin dai primi gradi di giudizio è cruciale per il successo di un’impugnazione.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza una specifica critica alla motivazione della decisione impugnata e senza evidenziare vizi logici o giuridici.
È possibile presentare per la prima volta una questione alla Corte di Cassazione se non era stata sollevata in appello?
No, la sentenza chiarisce che non è consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello. Farlo comporterebbe un’interruzione della cosiddetta “catena devolutiva”, rendendo il motivo inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto n reato di ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo d specificità perché fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo – dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che no abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Gnsiglire estensore
Il Presidente