Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria e conclusioni scritte del 16/01/2024.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 06/02/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 31/10/2019, con la quale NOME veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione all’art. 58 della I. n. 689 del 1981; nel caso di specie la pena è stata determinata in anni tre di reclusione, in assenza di sospensione condizionale della pena. La difesa ha sostenuto che non ricorrevano le condizioni ostative di cui all’art. 59 della I. n. 689 del 1981, in presenza invece di tutti i requisiti per giungere ad una sostituzione della pena, e pur tuttavia nessun avviso è stato dato all’imputato, peraltro, presente; nonostante la discrezionalità nella concessione del beneficio, sussisteva un onere di motivazione a carico del giudice che non è stato in alcun modo assolto.
2.2. GLYPH Vizio della motivazione perché omessa in ordine alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero di Torino, che si era ritenuto incompetente (al quale erano stati inviati gli atti dal Tribunale di Roma), al Pubblico ministero di Asti, anziché direttamente al giudice di Torino, affinché dichiarasse la propria incompetenza, come dedotto nei motivi di gravame; ricorre, dunque, una ipotesi di nullità relativa e sul punto la motivazione risulta omessa nonostante specifico motivo di gravame.
2.3. GLYPH Vizio della motivazione perché contraddittoria in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Asti, tenuto conto del verbale di audizione dell’imputato del 20/10/2012 in sede di MAE e dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa nella stessa data e che trova riscontro in ulteriore atto allegato al ricorso, ovvero contratto di locazione stipulato dal ricorrente in data 17/10/201C) con relativa registrazione. La competenza per territorio andava individuata secondo criteri di effettività, sicché la sentenza della Corte di appello di Torino risulta contraddittoria sul punto.
2.4. GLYPH Vizio della motivazione perché omessa in relazione alla mancata assoluzione del ricorrente per il delitto allo stesso ascritto, nonché
per contraddittorietà con atti del procedimento e specificamente con la comunicazione della Questura di Roma allegata alla querela e sua integrazione. La Corte di appello non ha in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha evidenziato di essere stato presente in appello in sede di discussione, ma, in relazione alla doglianza proposta, non ha in alcun modo allegato di avere espressamente articolato richiesta di applicazione di pena sostitutiva personalmente o a mezzo del proprio procuratore speciale. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire ed applicabile anche al caso hi esame, che l’applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell’imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l’imputato circa la facoltà di richiedere l’applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione) (Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, COGNOME Martino, Rv. 285630-01). Ne consegue che, in mancanza di richiesta dell’imputato (presente alla discussione come evidenziato dalla difesa nel motivo di ricorso) o del suo procuratore speciale, la Corte di appello non aveva alcun dovere di rendere edotto il COGNOME circa la possibilità di richiedere sanzioni sostitutive, né di motivarne la mancata applicazione. In conclusione, si deve ribadire che è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 330127 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090-01; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564-01).
Il secondo motivo di ricorso non è consentito, non essendo stato proposto in sede di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632-01).
Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto del tutto reiterativo ed anche generico ed aspecifico, omettendo di confrontarsi con il contenuto della motivazione resa dalla Corte di appello, con argomentazioni logiche non censurabili in questa sede quanto alla determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Asti. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
Il quarto motivo di ricorso non è consentito, oltre c:he generico ed aspecifico. Il ricorrente si è limitato a fornire una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv.
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) a fronte di chiare argomentazioni della Corte di appello nel ricostruire in modo logico ed argomentato la responsabilità dello stesso per il reato ascritto (pag. 3 in particolare).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 febbraio 2024.