Ricorso inammissibile: la Cassazione sui motivi tardivi e sulla resistenza a pubblico ufficiale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato due importanti principi di diritto processuale e penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea il rigore formale richiesto nell’impugnazione delle sentenze e conferma che una fuga ad alta velocità è sufficiente per configurare il reato di resistenza. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Palermo, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione attraverso un unico atto. Le censure mosse erano distinte:
1. Una ricorrente lamentava la mancanza assoluta di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo al rigetto della richiesta di pene sostitutive.
2. L’altro ricorrente contestava la sussistenza stessa del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che i fatti non integrassero tale fattispecie.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni diverse ma ugualmente significative.
L’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Tardivi
Per quanto riguarda la prima doglianza, relativa alle pene sostitutive, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insanabile. La questione non era stata sollevata come specifico motivo di appello, ma era apparsa per la prima volta solo nelle conclusioni scritte presentate tardivamente.
Questo modo di procedere viola l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che impone a pena di inammissibilità di specificare i motivi del ricorso nell’atto di impugnazione. Introdurre nuove argomentazioni in fasi successive del giudizio non è consentito. Di conseguenza, il motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Resistenza a Pubblico Ufficiale e la Fuga in Auto
Il secondo motivo di ricorso, riguardante l’insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente, in sostanza, riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale, senza muovere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha evidenziato come il suo ruolo in sede di legittimità non sia quello di rivalutare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato che la condotta di fuga ad alta velocità, culminata con la perdita di controllo del veicolo, era di per sé sufficiente a integrare il reato contestato. Tale condotta, infatti, crea un pericolo concreto per la sicurezza pubblica e ostacola l’operato delle forze dell’ordine.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il principio di tassatività dei motivi di ricorso: non è possibile introdurre censure nuove in un momento successivo a quello previsto dalla legge, rendendo così il ricorso inammissibile sul punto. Questo garantisce l’ordine e la certezza del processo.
In secondo luogo, la Corte ribadisce un orientamento consolidato sul reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non è necessaria una violenza diretta contro l’agente, ma è sufficiente una condotta che si opponga attivamente all’atto d’ufficio, generando pericolo. La fuga ad alta velocità in un contesto urbano o stradale rappresenta un classico esempio di tale condotta, in quanto costringe gli agenti a un inseguimento rischioso e mette a repentaglio l’incolumità di terzi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. Per gli avvocati, riafferma la necessità di strutturare l’atto di appello in modo completo e dettagliato, includendo fin da subito tutti i motivi di doglianza, pena l’inammissibilità in Cassazione. Per i cittadini, chiarisce che la fuga da un controllo di polizia non è una semplice infrazione, ma può configurare il grave delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguenze penali significative. La decisione della Corte, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua ammenda, serve da monito sul rispetto delle regole procedurali e della legge sostanziale.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso direttamente in Cassazione se non sono stati inseriti nell’atto di appello?
No, la Corte ha stabilito che un motivo dedotto tardivamente, ovvero solo nelle conclusioni scritte e non come specifico motivo d’appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Una fuga in automobile ad alta velocità è sufficiente per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui la condotta di fuga ad alta velocità, unitamente alla successiva perdita di controllo del mezzo, è pienamente idonea a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito in questo caso, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4675 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4675 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1313/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di:
NOME, nato in ROMANIA, il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a MARSALA il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Palermo; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con unico atto;
rilevato che il motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine al rigetto delle pene sostitutive con riferimento alla posizione della ricorrente COGNOME, non Ł consentita in sede di legittimità poichØ dedotta tardivamente, mediante le sole conclusioni scritte, e non già come motivo di appello, in violazione di quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come puntualmente emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3);
considerato che il secondo motivo deduce la violazione di legge con riguardo al rigetto, da parte della Corte territoriale, della doglianza proposta nell’interesse della ricorrente COGNOME, circa l’insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Ł manifestamente infondato, risolvendosi nella mera riproposizione di profili di censura già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza alcuna specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e mirando, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, nØ collegata alla deduzione di concreti travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale;
che, in particolare, la Corte d’appello ha evidenziato come la condotta di fuga ad alta velocità, unitamente alla successiva perdita di controllo del mezzo, fosse pienamente idonea a integrare il reato contestato (cfr. pag. 2);
ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME