Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili per chi tenta questa via. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di resistenza, il cui appello è stato respinto per motivi procedurali e di merito ben precisi, confermando la solidità della decisione dei giudici dei gradi precedenti.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su diversi aspetti: contestava la valutazione dei fatti che hanno portato alla condanna, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena inflitta. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva non ha convinto i giudici di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta impostazione dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato, condannando il proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi delle Ragioni che Rendono il Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi fondamentali per comprendere le regole del processo penale in sede di legittimità.
La Ripetizione di Censure Già Respinte
Un primo, decisivo, motivo di inammissibilità è stato individuato nel fatto che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che le motivazioni della sentenza impugnata erano giuridicamente corrette, puntuali e prive di vizi logici. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti; il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente. Ripetere argomenti di merito già disattesi trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
L’Introduzione di un Tema di Giudizio Nuovo
Il secondo motivo di inammissibilità, forse ancora più netto, riguarda l’introduzione di un argomento difensivo completamente nuovo. Il ricorrente ha invocato per la prima volta in Cassazione l’applicabilità dell’articolo 393 bis del codice penale, che prevede una causa di non punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La Corte ha osservato che tale questione non era mai stata sollevata in appello. Introdurre un ‘tema di giudizio nuovo’ in sede di legittimità è vietato, specialmente quando, come in questo caso, la sua valutazione richiederebbe accertamenti sui fatti (ad esempio, verificare se l’atto del pubblico ufficiale fosse effettivamente arbitrario), attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno ribadito che il ricorso per Cassazione non può diventare un pretesto per rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o una palese violazione di legge. Nel caso specifico, le valutazioni della Corte d’Appello, sia sugli elementi costitutivi del reato di resistenza sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti, sono state ritenute immuni da censure. L’inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta della non conformità del ricorso ai principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su specifici vizi di legittimità e non può essere una semplice riproposizione di argomentazioni di merito o l’introduzione tardiva di nuove linee difensive. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: la strategia processuale deve essere definita e completata nei gradi di merito. Tentare di ‘correggere il tiro’ o di introdurre nuovi elementi davanti alla Suprema Corte è una strada destinata, come in questo caso, a un esito di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, si limitava a riproporre argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello; in secondo luogo, introduceva per la prima volta un nuovo tema di indagine, l’applicabilità dell’art. 393 bis c.p., che non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio e che avrebbe richiesto un’analisi dei fatti non permessa in sede di legittimità.
È possibile presentare nuove argomentazioni o difese per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è consentito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito e non può esaminare nuovi elementi di fatto o nuove linee difensive che non siano state discusse nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
-per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere le relative valutazioni di merito – rese con riguardo ai costitutivi anche soggettivi del reato di resistenza ascritto all’imputato, al ma riconoscimento delle generiche e alla misura della pena comminata- estranee a censure utilmente prospettabili in sede di legittimità;
per altro verso – e in termini di estrema genericità- intriduce un terna di giudizio, legato possibile applicabilità dell’art 393 bis cp, non prospettato con l’appello e comunque correla verifiche in fatto non consentite in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.