Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FICARRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditó il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chie.cleatie
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udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Messina, con sentenza dell’ 11 dicembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 624 in relazione all’art. 625 n. 2 e 7-bis cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica sottraendola alle ent erogatore con violenza sulle cose consistita nella manomissione del contatore in modo da non far risultare l’effettivo consumo di corrente.
L’imputato affida il ricorso per cassazione a cinque motivi, tutti proposti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione degli elementi del reato di truffa, avuto riguardo, in particolare, alla materialità della condot fraudolenta e la sussistenza dei raggiri e artifici. Lamenta poi la carenza motivazionale in ordine all’elemento psicologico non risultando provato che l’imputato aveva tenuto la condotta inputatagli al fine di trarre in inganno la persona offesa per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
2.2. Con il secondo motivo censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7-bis cod. pen. trattandosi di manomissione del contatore di un’utenza privata senza destinazione a uso pubblicistico.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla mancanza di condizione di procedibilità, ove non sussistente la riconosciuta aggravante.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio.
2.5. Con il sesto motivo si duole della applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma secondo, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo proposto dal ricorrente è del tutto disancorato dalle ragioni che hanno portato i giudici di merito, con conforme decisione, a condannare l’imputato. Ed invero all’imputato è stato attribuito il delitto di furto aggravato energia elettrica e sulla base di tale contestazione è stata svolta l’istruttoria e è pervenuti alla coerente decisione impugnata. Il difensore del ricorrente, invece, ritiene erroneamente che la condanna riguardi il diverso delitto di truffa e su tali basi articola le proprie censure che, dunque, in quanto completamente fuori fuoco, non possono che essere considerate manifestamente infondate. In ogni
caso deve rilevarsi che con riferimento al furto contestato, la motivazione è completa, lineare e prima di manifeste illogicità.
2. Inammissibili, a norma di quanto disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sono i motivi articolati sub 2 (sussistenza dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 -bis, cod. pen) e sub 5 (sussistenza dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.). Essi, infatti, come si evince dall’esame della sentenza di appello nonché dell’atto di appello a cui si fa generico riferimento all aggravanti solo alla pag. 7 nella parte in cui si chiede la concessione del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono del tutto inediti e qui inammissibili non essendo consentito con il ricorso per cassazione devolvere’ questioni diverse da quelle proposte con l’appello e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, com c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferi ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rime al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex pos a fondamento del ricorso per cassazione» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062; in senso conforme, ex plurimis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La configurabilità delle ritenute aggravanti comporta la conseguente inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso concernente la mancanza di querela posto che, pacificamente, il delitto in questione è procedibile d’ufficio.
Parimenti inammissibile è infine il quarto motivo posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai princip enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, doven limitarsi, il sindacato demandato alla Corte di cassazione, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) che, nella specie, sussiste in quanto la Corte d’appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha considerato il disvalore del fatto e la conseguente congruità della pena che, attesa la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, di poco si discosta dal minimo edittale previsto per il reato semplice.
Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2024
Il CQ1sigliere estensore
nna NOME
Il Pyesidenté