Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi d’Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un errore nella formulazione di un atto di impugnazione può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, vanificando ogni possibilità di revisione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la novità dei motivi di ricorso possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato, condannato sia in primo grado dal Tribunale di Rimini sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). Nonostante la doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla gestione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato totalmente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su due pilastri procedurali fondamentali: l’aspecificità e la novità dei motivi addotti.
Le Motivazioni: Aspecificità e Novità del Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni distinte ma complementari, che evidenziano errori cruciali nella strategia difensiva.
Aspecificità del Motivo: Correlazione Mancante
Il primo e principale motivo di inammissibilità risiede nella mancanza di specificità della doglianza. L’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tali circostanze erano già state riconosciute dal giudice di primo grado e considerate equivalenti all’aggravante della recidiva. Di conseguenza, il motivo di ricorso era palesemente scollegato dalla realtà processuale e dal contenuto della decisione impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve criticare specificamente le argomentazioni della sentenza che si contesta, non può ignorarle o basarsi su presupposti errati. Come ribadito dalla giurisprudenza citata nell’ordinanza, deve esistere una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Novità della Doglianza: Un Argomento Mai Sollevato Prima
Il secondo profilo di inammissibilità è quello della novità del motivo. La Corte ha sottolineato che la questione relativa al governo delle circostanze attenuanti non era mai stata sollevata nell’atto di appello. I motivi di ricorso per Cassazione devono vertere su questioni già devolute al giudice del grado precedente. Non è consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità una doglianza che poteva e doveva essere presentata al giudice d’appello. Questo principio serve a garantire la gradualità dei giudizi e a impedire che la Cassazione, giudice di legittimità e non di merito, si pronunci su questioni non vagliate in precedenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per l’imputato. La decisione evidenzia che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere:
1. Specifico: I motivi devono confrontarsi direttamente e criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, senza ignorarle o travisarle.
2. Non Nuovo: Le questioni sollevate devono essere state precedentemente sottoposte al giudice del grado inferiore, salvo eccezioni previste dalla legge.
In conclusione, la redazione di un’impugnazione efficace richiede una profonda conoscenza non solo del diritto sostanziale, ma anche delle stringenti regole procedurali che ne governano l’ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era aspecifico, perché contestava la mancata concessione di attenuanti già riconosciute, e presentava un motivo nuovo, ovvero una questione non sollevata nel precedente grado di appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ in questo contesto?
Significa che il ricorso mancava di una correlazione logica con la decisione impugnata. L’imputato si lamentava del fatto che le attenuanti generiche non fossero state concesse, mentre in realtà erano già state concesse in primo grado e giudicate equivalenti alla recidiva.
È possibile presentare un argomento legale per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. Come chiarito dall’ordinanza, la Corte ha ritenuto il motivo ‘inedito’ (nuovo) perché la specifica doglianza sul bilanciamento delle circostanze non era stata mossa nell’atto d’appello, e pertanto non poteva essere validamente introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29003 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a in SENEGAL il 26/03/1982
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in ordine alla responsabilità dell’imputato quanto delitto previsto dall’art. 624-bis, comma terzo, cod. pen;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordin alla mancata concessione delle attenuanti generiche – è aspecifico, in quanto chiede i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state già ritenute in primo grado equivalenti alla recidiva, cosicché la doglianza è inammissibile perché manca la correlazione tr le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorate), Rv. 259425 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre,2004, COGNOME, Rv. 230634); il motivo, inoltre, è inedito, in quanto con l’appello nessuna doglianza veniva mossa al governo dell circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consi ‘nere estensore
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Il Presidente