Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17155 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1980 COGNOME NOME nata a REGGIO CALABRIA il 09/02/1981
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti autonomi e sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato quella del Tribunale reggino per i reati di cui agli artt. 110, 633, 639 bis cod. pen. (capo 1) 110, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo 2)) condannando NOME COGNOME alla pena di anni due mesi sei di reclusione e alla multa di euro 1500,00 e NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed alla multa di euro 1500,00;
Considerato che i ricorsi lamentano malgoverno delle regole relative alla valutazione della prova indiziaria, prospettando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 19 cod. proc. pen.;
Considerato che quanto alla violazione di legge prospettata è innanzi tutto inammissibile tale deduzione in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codic
non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. e) c.p.p. ai fini della deducibil
della violazione di legge processuale (ex multis Sez.
3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del
20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191;
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi
della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento d questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti,
l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilítà d violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez.
3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. COGNOME e altri, Rv. 268404);
Rilevato, inoltre, che la doglianza è del tutto inedita in quanto con i motivi di appello non si è mai fatto riferimento a una diversa ricostruzione fattuale, alla quale sembrano invece
alludere gli attuali ricorsi, in quanto in appello ci si doleva del mancato riconoscimento dell cause di giustificazione invocate e del difetto del dolo; in sostanza i motivi sono inediti e dunque non consentiti perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Considerato, infine, che i motivi sono del tutto aspecifici, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata, ma si limitano a una astratta affermazione di principi;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
gl. re estensore Il cons f
Il Presidente