Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36248 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge
e di motivazione in relazione alla configurabilità del reato ex art. 712 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, i quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, in realtà, non ha lamentato u motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo così ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottat giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 della impugnata sentenza);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente