Ricorso inammissibile: perché ripetere le stesse difese non funziona in Cassazione
Quando si affronta un processo penale, la strategia difensiva è cruciale in ogni fase. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: presentare un ricorso inammissibile perché basato sulla semplice ripetizione di argomenti già bocciati in appello è una tattica destinata al fallimento. Questo caso, relativo a un reato di danneggiamento, illustra perfettamente i requisiti di specificità che un ricorso deve avere per essere esaminato nel merito.
I fatti del caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di danneggiamento emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta erronea valutazione della sua responsabilità e l’incompatibilità tra l’elemento psicologico del reato e il suo stato di vizio parziale di mente, già riconosciuto nelle fasi precedenti del giudizio.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa pronuncia non risiede in un’analisi del merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità dei motivi. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica argomentata e mirata contro la sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente riproposto le medesime tesi, senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici d’appello.
Il vizio parziale di mente e l’elemento psicologico
Anche la censura relativa al vizio parziale di mente è stata rigettata con motivazioni simili. La difesa sosteneva che tale condizione psichica fosse incompatibile con l’intenzionalità richiesta dal reato di danneggiamento. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato come questa fosse solo una ‘alternativa ricostruzione delle ragioni del fatto’, già motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata, la quale aveva tenuto conto della complessiva modalità degli accadimenti.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’, ovvero devono colpire con precisione i punti della decisione che si ritengono errati, spiegando perché. Una semplice riproposizione dei motivi d’appello rende il ricorso generico, apparente e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, adeguatamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del reato contestato.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve essere altamente specializzata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario articolare una critica precisa, logica e giuridicamente fondata contro la sua motivazione. Il fallimento in questo compito porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Per i professionisti legali e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso per Cassazione richiede un nuovo e approfondito studio degli atti, non un semplice ‘copia e incolla’ delle difese precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una mera ripetizione, di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla corte di merito, rendendoli non specifici e solo apparenti.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che devono assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata e mirata contro la sentenza che si impugna, indicando con precisione i punti della decisione che si ritengono errati e le ragioni giuridiche di tale presunto errore, senza limitarsi a riproporre le stesse difese.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BUSTO ARSIZIO il 30/11/1984
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare, in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo e dell’elemento oggettivo del reato di danneggiamento, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto – di ricorso;
considerato che il giudice di appello ha adeguatamente motivato circa la presenza degli elementi essenziali del reato contestato (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
che, per altro, il profilo di dedotta incompatibilità dell’elemento psicologico col vizio parziale di mente si fonda su una alternativa ricostruzione delle ragioni del fatto, motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata con riguardo alle complessive modalità degli accadimenti che hanno formato oggetto di giudizio;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – nulla aggiungendo di decisivo ai rilievi dedotti quanto osservato in tema di inammissibilità del ricorso dalla memoria della difesa del 13/12/2024 – con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.