Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale presentare argomenti validi e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rispettavano i requisiti di specificità e novità richiesti dalla legge. Questa ordinanza offre spunti cruciali per comprendere come strutturare un’efficace impugnazione ed evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse censure contro la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con le rigorose regole procedurali che governano il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Analisi dei Motivi di Ricorso Respinti
Il ricorrente aveva basato la sua impugnazione su tre distinti motivi, ciascuno dei quali è stato attentamente vagliato e infine respinto dalla Suprema Corte. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: La Mera Ripetizione degli Argomenti
Il primo motivo lamentava una violazione di legge in riferimento agli articoli 88 e 89 del codice penale. La Corte ha rilevato che queste argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. In assenza di un confronto critico con le motivazioni dei giudici di secondo grado, il motivo è stato giudicato non specifico e, quindi, apparente.
Il Secondo e Terzo Motivo: Argomenti Nuovi e il Divieto di “Ius Novorum”
Il secondo e il terzo motivo denunciavano, rispettivamente, la mancanza di dolo specifico e la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. La Corte ha dichiarato questi motivi inammissibili per una ragione procedurale dirimente: non erano stati presentati come motivi di appello nel precedente grado di giudizio. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate in appello. Questo principio serve a garantire la gradualità del processo e a evitare che la Cassazione diventi un terzo grado di merito.
L’Ultimo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la decisione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti è ampiamente discrezionale. Se la motivazione è logica e non presenta vizi evidenti, è insindacabile in sede di legittimità. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole all’imputato; è sufficiente che basi la sua decisione su quelli ritenuti più rilevanti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Il requisito della specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà dell’impugnazione. L’appello e il ricorso per Cassazione devono instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone errori e vizi, non possono essere una semplice riproposizione di tesi già sconfessate. La Corte ha sottolineato che omettere di criticare in modo argomentato la sentenza rende il motivo solo “apparente”, privo della sua funzione tipica.
Inoltre, la preclusione di motivi nuovi in Cassazione è fondamentale per la struttura del processo. Ogni questione deve essere sollevata nel grado di giudizio competente. Introdurre per la prima volta una censura davanti alla Suprema Corte significherebbe alterare la natura del giudizio di legittimità, trasformandolo in un’ulteriore istanza di merito, compito che non le spetta.
Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità nel valutare se concederle o meno. Il suo giudizio può essere censurato in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, non se è semplicemente non condivisa dal ricorrente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per la difesa tecnica. Per evitare che un ricorso venga dichiarato inammissibile, è essenziale che i motivi siano:
1. Specifici: Devono confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti precedenti.
2. Tempestivi: Le questioni devono essere sollevate nel corretto grado di giudizio (in appello) prima di poter essere portate all’attenzione della Cassazione.
3. Pertinenti: Devono denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non tentare di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti.
La declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo ancora più cruciale un’attenta e rigorosa preparazione dell’atto di impugnazione.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere considerato non specifico?
Un motivo di ricorso è considerato non specifico, e quindi inammissibile, quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte nel grado di appello, senza sviluppare una critica argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile presentare in Cassazione motivi non discussi nel precedente grado di appello?
No. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano già stati dedotti come motivi di appello, pena l’inammissibilità.
Il giudice di merito è obbligato a motivare il diniego delle attenuanti generiche analizzando ogni elemento a favore dell’imputato?
No. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o più rilevanti per la sua valutazione, purché la motivazione sia esente da illogicità evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 88 e 89 cod. pen., è indeducibil perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che denunciano, rispettivamente, l’assenza di dolo specifico e la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 4-5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025